Estinzione anticipata del finanziamento: legittimazione del cessionario e rimborso dei costi (ABF Collegio di Milano n. 4330 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, la fonte del credito restitutorio del consumatore non è il contratto originario ma il pagamento di somme non dovute effettuato in sede di estinzione. È pertanto legittimato passivo il soggetto che ha emesso il conteggio estintivo e ha incassato il versamento, anche quale mero cessionario del credito. Nel merito, il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring, escluse le imposte. Il criterio di calcolo è quello proporzionale lineare per i costi recurring e quello della curva degli interessi per i costi up-front.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, poi ceduto all’intermediario convenuto, con un piano di rimborso di 120 rate da € 172,00 ciascuna. Nel dicembre 2020, dopo il pagamento di 49 rate, la cliente procedeva all’estinzione anticipata. Con reclamo del dicembre 2025 chiedeva la restituzione della quota parte degli oneri e delle commissioni non maturate, senza esito.
Con il ricorso la cliente domandava la condanna dell’intermediario alla restituzione di tutti i costi, up-front e recurring, calcolati pro rata temporis, oltre alla commissione di estinzione e a eventuali rate in eccedenza, con interessi legali. L’intermediario eccepiva il difetto di legittimazione passiva, qualificandosi mero cessionario del credito, e nel merito invocava l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 a sostegno di un legittimo affidamento sulla non rimborsabilità dei costi up-front.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, il diritto alla restituzione non nasce dal contratto originario ma dal pagamento di somme non dovute al momento dell’estinzione: l’indebito sorge quando l’intermediario, nel calcolare il debito residuo, non decurta i costi non maturati, in violazione dell’art. 125-sexies TUB. Tenuto alla restituzione è dunque chi ha ricevuto il pagamento estintivo. Nel caso concreto il conteggio estintivo è stato emesso dall’intermediario resistente, indicato come beneficiario del versamento: avendo incassato le somme, è legittimato passivo.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. Il contratto, stipulato il 17.11.2016, ricade nella disciplina dell’art. 125-sexies TUB ratione temporis, da interpretarsi conformemente al diritto UE. La sentenza della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 (causa C-383/18, c.d. “Lexitor”) ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi, senza distinzione tra recurring e up-front. Il principio è stato recepito nell’ordinamento: la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 nella parte in cui limitava la rimborsabilità ai soli costi recurring per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, e l’art. 27 del D.L. n. 104/2023 ha confermato l’applicabilità del principio a tutti i costi, escluse le imposte, anche per i contratti precedenti.
È pertanto infondata la difesa basata sull’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950: la norma non deroga alla disciplina del credito al consumo contenuta nel TUB ma la richiama, e l’obbligo di interpretazione conforme al diritto unionale prevale su qualsiasi presunto legittimo affidamento fondato su una prassi nazionale non conforme.
Quanto al criterio di calcolo, in linea con il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il Collegio applica il pro rata temporis ai costi recurring e la curva degli interessi ai costi up-front. Sui dati del contratto, il rimborso per commissioni di attivazione e oneri della rete distributiva, qualificati up-front, ammonta a € 345,00, con ridimensionamento della pretesa della ricorrente basata su un calcolo interamente lineare.
Il Collegio rigetta invece la domanda di rimborso della commissione di estinzione di € 102,51: l’art. 125-sexies, comma 4, TUB consente un indennizzo entro l’1% del capitale rimborsato in anticipo, e la ricorrente non ha allegato elementi sulla non debenza o non equità. Rigettata anche la richiesta di restituzione di rate in eccedenza, generica e priva di principio di prova, per mancato assolvimento dell’onere della prova. Non ricorrono infine i presupposti per le spese di assistenza, mancando un comportamento scorretto o gravemente dilatorio.
Nota della Redazione
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