Prescrizione decennale buoni fruttiferi postali e incompetenza ABF su domanda risarcitoria (ABF Collegio di Napoli n. 4305 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, i diritti del titolare si prescrivono nel termine di dieci anni decorrente dalla data di scadenza del titolo, coincidente con il settimo anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del D.M. 19.12.2000 si applica integralmente anche alle serie emesse in precedenza, sia per l’estensione del termine da quinquennale a decennale sia per la decorrenza dalla scadenza. Accertata la prescrizione del diritto al rimborso, la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi è sottratta alla cognizione dell’ABF quando proposta oltre il sesto anno dal comportamento contestato, esaurendosi l’obbligo informativo al momento della prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di due buoni fruttiferi postali emessi il 28 dicembre 2001, del valore nominale di € 1.000,00 cadauno. L’intermediario aveva negato il rimborso per intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamenta la violazione degli obblighi informativi e, dopo il reclamo, adisce l’ABF chiedendo il rimborso del capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni e alle spese legali.

L’intermediario, costituitosi, eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro sotto due profili: ratione temporis, per essere le operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e ratione materiae, per ritenere i buoni postali prodotti finanziari soggetti al Testo Unico Finanziario. Nel merito insiste per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza. Sul punto richiama il costante orientamento con cui l’Arbitro ha affermato la propria competenza, per entrambi i profili, nelle controversie sul rimborso dei buoni fruttiferi, rinviando alle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024 e n. 4656/22.

Passando al merito, i buoni in questione appartengono alla serie “AA3”, istituita con il D.M. Tesoro del 17 ottobre 2001, il cui art. 8 prevede la liquidazione del capitale e degli interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, con un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Rileva altresì l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale di prescrizione, applicabile anche alle serie già emesse e non ancora prescritte.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento del Collegio di Coordinamento, che recepisce la posizione della Suprema Corte: il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di scadenza del titolo, come affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023 in materia di buono serie AA1, e l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie anteriori, tanto per l’estensione del termine quanto per la decorrenza.

Applicando tali premesse, i buoni sono scaduti il 28.12.2008, data dalla quale decorre il termine decennale per far valere il diritto all’incasso. Non risultando in atti alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, il diritto si è consumato il 28.12.2018. Accertata l’inaccoglibilità della domanda di rimborso, il Collegio si dichiara impossibilitato a esaminare nel merito, per incompetenza temporale, la domanda risarcitoria legata alla violazione degli obblighi informativi. L’obbligo di consegnare il foglio informativo si esaurisce al momento della prescrizione, e da tale data decorre il termine di sei anni entro cui la condotta illecita deve essere denunciata all’Arbitro. Essendo il ricorso datato 02.10.2025, esso è stato proposto oltre tale termine. Il ricorso non è accolto e ogni altra questione resta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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