Definizione agevolata dell’associazione non estesa ai soci e presunzione sui versamenti bancari (Cass. civ. Sez. 5 n. 1937 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite tributaria perfezionata dall’associazione professionale non si estende automaticamente ai singoli associati, i quali, ove interessati, sono tenuti a presentare autonoma istanza in nome e per conto proprio. L’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’ente collettivo e quelli consequenziali adottati nei confronti degli associati mantengono la propria autonomia, atteso che le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986. In materia di accertamento bancario, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha escluso l’applicabilità ai lavoratori autonomi della presunzione legale per i soli prelevamenti ingiustificati, restando operante la presunzione per i versamenti privi di giustificazione.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie, l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione presentata da un’associazione professionale per l’anno d’imposta 2009, rideterminando il reddito di lavoro autonomo imputabile per trasparenza agli associati e operando riprese ai fini IRAP e IVA. L’Ufficio notificava poi ai singoli associati distinti avvisi di accertamento IRPEF, imputando a ciascuno il maggior reddito in proporzione alla quota di partecipazione.
I contribuenti impugnavano gli atti, ma la Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riformando la decisione di primo grado, annullava gli atti impositivi. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, l’associazione e due degli associati avevano definito le rispettive controversie ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, avendo presentato domanda di definizione agevolata e versato le somme dovute, senza che l’Agenzia avesse notificato diniego entro il termine e senza che fosse stata chiesta la trattazione del ricorso. Per queste controversie il processo è stato dichiarato estinto, con cessazione della materia del contendere per il socio che aveva integralmente pagato.
Il ricorso è rimasto invece pendente nei confronti del terzo associato, il quale non poteva giovarsi della definizione cui era addivenuta l’associazione. La Corte ha ribadito che l’avviso emesso nei confronti dell’ente collettivo e quello conseguenziale adottato nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia, sicché il condono ottenuto dall’associazione non si estende automaticamente agli associati, tenuti a presentare istanza per proprio conto. Tale regola, già affermata per le società di persone, si applica anche alle associazioni professionali prive di personalità giuridica, equiparate alle società semplici dall’art. 5, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava l’esclusione dell’applicabilità della presunzione legale ai versamenti ingiustificati. I giudici regionali avevano richiamato la Corte costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 limitatamente alle parole «o compensi», per l’arbitrarietà della presunzione applicata ai prelievi dei lavoratori autonomi.
Tale pronuncia, tuttavia, non ha rimosso la presunzione per i versamenti: l’orientamento consolidato della Corte ne afferma l’applicabilità alla generalità dei contribuenti, restando escluse le sole operazioni di prelevamento per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Poiché la rettifica si fondava anche su versamenti ingiustificati, come emergeva dal processo verbale di constatazione richiamato nell’atto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, per il solo esame della controversia relativa al terzo associato.
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Nota della Redazione
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