Segnalazioni in SIC e CR legittime senza preavviso per la sofferenza (ABF Collegio di Milano n. 480 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi non presuppone il preavviso al cliente: l’invio della comunicazione integra un obbligo di trasparenza, la cui violazione può fondare una domanda risarcitoria, ma non incide sulla legittimità dell’iscrizione. Il presupposto sostanziale della segnalazione a sofferenza è soddisfatto quando l’intermediario abbia svolto una valutazione complessiva della posizione del debitore in un arco temporale protratto, desumendo una difficoltà perdurante all’adempimento e serie prospettive di mancato recupero del credito. Per le segnalazioni nei sistemi privati (Experian) resta fermo l’onere di provare il regolare preavviso, che può essere assolto anche mediante l’avviso di ricevimento della comunicazione di recesso contenente l’avviso di segnalazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente di corrispondenza presso l’intermediario, contesta le segnalazioni negative disposte dalla banca nei Sistemi di Informazioni Creditizie – segnatamente in Experian e nella Centrale Rischi di Banca d’Italia – con decorrenza dal marzo 2023. Lamenta la mancanza del presupposto formale e, per la sola segnalazione in CR, anche il difetto del presupposto sostanziale, per non aver la banca valutato l’effettivo stato di sofferenza. Chiede quindi la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario si oppone, deducendo la sussistenza dei presupposti in ragione del perdurante e significativo sconfinamento non autorizzato registrato sul conto nel periodo di riferimento. La posizione debitoria trae origine da un conto acceso nel 2016 ed estinto nel maggio 2021, caratterizzatosi per uno sconfinamento emerso dal marzo 2021 nonostante la concessione di un fido di cassa.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’accertamento pacifico dell’esistenza delle segnalazioni, documentate dalle visure prodotte in atti. Il credito è stato passato a perdita dal marzo 2023, con segnalazione a sofferenza in CR da marzo 2023 a febbraio 2025; nel marzo 2025 il credito è stato ceduto a una società terza, non intervenuta nel procedimento.

Sul presupposto formale relativo a Experian, il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui la segnalazione negativa a carico di persona fisica è valida solo se preceduta da regolare preavviso. L’intermediario eccepisce l’inapplicabilità del Codice di deontologia dei SIC e dell’art. 122 TUB, comma 1, lett. o), che esclude la disciplina sul credito ai consumatori per gli sconfinamenti nelle aperture di credito in conto corrente. Il Collegio conferma l’esclusione dell’obbligo di segnalazione per i rapporti diversi dai finanziamenti rateali, ma rileva che la banca ha comunque inviato la comunicazione di recesso contenente il preavviso di segnalazione, con avviso di ricevimento attestante il ritiro da parte del cliente: prova valida della ricezione.

Quanto alla segnalazione a sofferenza in CR, il Collegio ribadisce che l’invio del preavviso non costituisce requisito di legittimità, ma al più un obbligo di trasparenza, la cui violazione può giustificare una richiesta risarcitoria, non formulata nel caso di specie.

Sul piano sostanziale, il Collegio osserva che la segnalazione è stata l’esito di una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore in un arco temporale protratto, dal primo consistente sconfinamento del febbraio 2021 fino al passaggio a sofferenza del marzo 2023. La banca ha dunque legittimamente giustificato l’iscrizione, avendo colto una difficoltà perdurante all’adempimento e serie prospettive di mancato recupero del credito.

Il ricorso è pertanto rigettato, non essendo accolte le istanze di cancellazione delle segnalazioni contestate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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