Nessuna responsabilità dei PSP per bonifico su IBAN errato prima del VoP (ABF Collegio di Roma n. 1245 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esecuzione di un bonifico SEPA il prestatore di servizi di pagamento è autorizzato a dare corso all’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico (IBAN) fornito dall’ordinante, senza obbligo di verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo del servizio di Verification of Payee, fissato al 9.10.2025 dal Regolamento UE 2024/886, la liberazione dei prestatori di servizi di pagamento è piena ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 11/2010. Il contatto sociale qualificato e gli oneri di diligenza di diritto comune operano nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto, non del disponente che abbia egli stesso impartito l’ordine. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine, il rimborso resta subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, e la domanda risarcitoria richiede la prova del danno e del nesso causale.

Il Fatto

Il ricorrente, a fronte di una fattura ricevuta via mail dall’indirizzo del direttore dei lavori e relativa a un acconto di € 16.060,00, disponeva un bonifico bancario alle coordinate indicate nella fattura. Solo alcuni giorni dopo, contattato dalla società creditrice, si avvedeva che l’IBAN indicato era estraneo all’appaltatore e riferibile a un conto presso un altro intermediario, ipotizzando un hackeraggio della corrispondenza elettronica.

Il ricorrente conveniva entrambi gli intermediari davanti all’Arbitro, chiedendo in solido il rimborso della somma, la rivalutazione e gli interessi, oltre al risarcimento dei danni per € 6.000,00. L’intermediario del beneficiario non si costituiva; l’intermediario dell’ordinante eccepiva la regolarità dell’operazione e di aver attivato il recall.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni del ricorrente sulla nullità e inopponibilità dei documenti prodotti dalla banca. Sul contratto di conto corrente richiama l’orientamento secondo cui la mancata sottoscrizione della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente. La sottoscrizione mediante Ecofirma su tablet, quale firma elettronica avanzata, soddisfa il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale. La clausola sul consenso all’ordine di pagamento è meramente riproduttiva dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010 e non è soggetta a verifica di vessatorietà.

Nel merito, la frode è inquadrata nella business email compromise: l’intromissione di un terzo nella corrispondenza tra le parti con alterazione della fattura e indicazione di un conto di appoggio diverso. In simili ipotesi i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a verificare la corrispondenza tra nominativo e IBAN. Poiché il bonifico è stato disposto il 20.5.2025, prima del termine del 9.10.2025 per l’adeguamento al VoP, la liberazione dei PSP è piena.

Il richiamo all’ordinanza n. 17415/2024 non giova al ricorrente: quel principio riguarda il beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’errata indicazione del proprio IBAN, non il disponente che ha impartito personalmente l’ordine. Nel caso di specie non è provato che gli intermediari conoscessero l’erroneità delle coordinate.

Quanto al recall, il bonifico era già stato lavorato quando il ricorrente, il 27.5.2025, ne ha denunciato la frode; l’intermediario dell’ordinante ha documentato l’inserimento della richiesta di restituzione e la risposta negativa. Non essendosi costituito l’intermediario del beneficiario, non è noto se il recall sia fallito per distrazione dei fondi o per mancato assenso. Il ritardo nell’ostensione dei dati, inoltre, non è causalmente collegato alla perdita delle somme, e la domanda risarcitoria resta sfornita di prova del danno e del nesso causale ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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