Contraddittorio endoprocedimentale e scorporo Iva nei maggiori ricavi da accertamenti bancari (Cass. civ. Sez. 5 n. 16155 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, indefettibile per i tributi armonizzati come l’Iva, deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, non potendosi pretendere che l’ente impositore supplisca a lacune o difetti della documentazione prodotta dal contribuente, gravando su quest’ultimo un onere di minima diligenza nella sua predisposizione. I maggiori ricavi accertati in base alle presunzioni legali derivanti dalle indagini bancarie sono imponibili senza scorporo dell’Iva, atteso che l’art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 riconosce al contribuente il diritto di rivalsa nei confronti dei cessionari o committenti, restando irrilevante un’eventuale, e comunque dimostrata, difficoltà materiale di recupero dell’imposta.
Il Fatto
Un imprenditore individuale, esercente commercio ambulante di tessuti, impugnava tre avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini bancarie, determinava maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva per gli anni 2013, 2014 e 2015. Sia il giudice di primo grado che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettavano le doglianze del contribuente, il quale proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione del principio del contraddittorio preventivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha precisato che l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi armonizzati. Nel caso di specie, essendo in rilievo anche una ripresa Iva, l’obbligo non era in discussione, ma doveva ritenersi soddisfatto: la sentenza impugnata aveva accertato che il contribuente aveva potuto interloquire e produrre documenti, tanto che l’Ufficio aveva rettificato la pretesa in sede amministrativa. La Corte ha poi escluso che l’obbligo di contraddittorio imponga all’Amministrazione di invitare il contribuente a sanare i vizi della documentazione prodotta, come la pen-drive illeggibile, poiché il principio di collaborazione e buona fede ex art. 10, comma 1, legge n. 212/2000 richiede al contribuente una minima diligenza nella predisposizione dei documenti da fornire.
Il secondo motivo, volto a contestare la mancata deduzione, dal maggior corrispettivo iscritto nel giornale di fondo, dell’assenza di evasione, è stato dichiarato inammissibile. La censura, non riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mirava a una surrettizia rivalutazione del merito. La Corte ha ribadito che le risultanze bancarie integrano presunzioni legali semplici, superabili solo con una prova analitica delle singole movimentazioni, non con una valutazione alternativa e parziale degli indizi.
Quanto al terzo motivo, concernente il mancato scorporo dell’Iva dai maggiori ricavi, la Corte, richiamando la giurisprudenza unionale, ha affermato che i corrispettivi occultati si considerano comprensivi di Iva solo se il soggetto passivo non ha la possibilità di rivalersi. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, sicché l’accertamento di ricavi non comprensivi di Iva è legittimo. La mera difficoltà fattuale del venditore al dettaglio di recuperare l’imposta dai consumatori finali, non essendo una impossibilità giuridica e non essendo provata, non consente lo scorporo.
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Nota della Redazione
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