Estinzione anticipata del finanziamento: rimborso dei costi up-front e criteri contrattuali (ABF Collegio di Roma n. 1244 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, nel testo applicabile ai contratti stipulati prima del 25.7.2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La quietanza liberatoria sottoscritta in sede di estinzione anticipata, priva della chiara e specifica volontà di rinunciare con effetti estintivi e dell’indicazione degli importi oggetto di rinuncia, integra una mera dichiarazione di scienza e non preclude ulteriori pretese restitutorie.

Il Fatto

Il ricorrente ha estinto anticipatamente due finanziamenti, entrambi alla rata n. 48 su 120: il primo contratto, stipulato il 12.4.2016, estinto a marzo 2020; il secondo, stipulato il 2.3.2020, estinto ad aprile 2024. Dopo aver esperito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri ex art. 125-sexies TUB per complessivi € 2.723,68, la restituzione della penale di anticipata estinzione di € 122,03 addebitata sul secondo finanziamento e il rimborso delle spese legali.

L’intermediario ha chiesto il rigetto integrale. In via principale ha eccepito l’avvenuto rilascio di ampia quietanza con riferimento all’estinzione anticipata; in via subordinata ha sostenuto la piena conformità del contratto e del documento SECCI alle disposizioni di trasparenza, la qualificazione delle commissioni di distribuzione come costi di terzi non ripetibili e la legittimità dell’addebito della penale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall’art. 11-octies, comma 1, del d.l. n. 73/2021, in vigore dal 26.5.2021; le disposizioni transitorie del comma 2 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023 e poi sostituite dall’art. 27, comma 1, del d.l. n. 104/2023. Poiché i contratti sono anteriori al 25.7.2021, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dal Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, con il solo limite che le imposte non sono soggette a riduzione.

Sul criterio di rimborso, il Collegio richiama la regola della decisione n. 26525/2019: le parti possono declinare il rimborso dei costi up-front in modo differenziato rispetto ai recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionale; in difetto, si applica l’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con riduzione secondo il criterio del costo ammortizzato. Il Collegio dichiara di aver mutato il proprio precedente orientamento a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26.3.2020, adeguandosi all’indirizzo degli altri Collegi anche in tema di compenso per intermediazione creditizia.

Quanto all’eccezione di quietanza, il Collegio richiama la decisione n. 4580/2025 del Collegio di coordinamento e la decisione n. 8827/2017: la valenza dell’atto va valutata in concreto e la dichiarazione, se si risolve in mere formule di stile prive della determinazione quantitativa e causale della rinuncia, non ha efficacia abdicativa né transattiva. Nello stesso senso è richiamata la Cassazione n. 9120 del 6.5.2015. L’eccezione è quindi respinta.

Sul secondo contratto, il Collegio distingue le commissioni finanziarie, assoggettate al criterio contrattuale, dalle commissioni di distribuzione, qualificate up-front e ridotte con il criterio della curva degli interessi. Sulla penale di estinzione, richiamate le decisioni n. 5909/2020 e n. 11679/2021 del Collegio di coordinamento, si osserva che non ricorre alcuna ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo ex art. 125-sexies, comma 3, TUB. Poiché l’indennizzo è pari all’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto degli ulteriori abbuoni dovuti, la commissione massima applicabile scende a € 117,46, con eccedenza dovuta di € 4,57.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso nei limiti indicati e liquida complessivamente € 2.131,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo il resto. Le spese legali non sono rimborsate, trattandosi di questioni ripetitive che non richiedono il ministero di un professionista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1374 c.c.

Tutte le 108 sentenze sull'art. 1374 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *