Caducazione automatica delle convenzioni a valle di gara annullata senza reviviscenza (TAR Campania n. 5193 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di una procedura di evidenza pubblica determina l’automatica caducazione delle convenzioni stipulate a valle, quale effetto già rientrante nel perimetro del decisum, senza che occorra una distinta declaratoria di inefficacia. La pubblica amministrazione che, con propria determinazione, disponga l’esecuzione di convenzioni già caducate pone in essere un provvedimento affetto da eccesso di potere per erroneità del presupposto, non essendo configurabile alcuna reviviscenza degli effetti negoziali. A fronte di provvedimenti giudiziali confliggenti del giudice amministrativo e del giudice ordinario, in assenza di criteri di prevalenza di diritto positivo, la scelta dell’amministrazione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non di attività vincolata all’ottemperanza. Il gestore uscente del servizio è titolare di un interesse differenziato e qualificato alla prosecuzione della gestione in attesa del rinnovo della gara annullata.

Il Fatto

Le società ricorrenti, costituite in A.T.I., hanno impugnato con ricorso ex art. 114 c.p.a., a valere anche quale autonomo ricorso impugnatorio, la determinazione con cui So.Re.Sa. ha disposto l’esecuzione delle convenzioni stipulate a valle dell’appalto per il multiservizio tecnologico presso le Aziende Sanitarie del S.R.R. della Campania, segnatamente la convenzione relativa al lotto di interesse e all’ASL Napoli 2 Nord.

Le ricorrenti hanno impugnato altresì la deliberazione dell’ASL di presa d’atto e riattivazione della convenzione, il verbale di consegna del servizio alla controinteressata sotto riserva di legge e gli atti conseguenti di avvio del passaggio di cantiere. La vicenda trae origine dall’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell’intera procedura di gara e dell’aggiudicazione, per violazione delle disposizioni in materia di criteri ambientali minimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. La delibera impugnata riveste natura provvedimentale, poiché dispone l’esecuzione delle convenzioni e ne provoca la pretesa reviviscenza, risultando immediatamente lesiva. Quanto al difetto di giurisdizione, la questione centrale attiene alla sorte delle convenzioni stipulate a valle di un’aggiudicazione giurisdizionalmente annullata: ricorre pertanto l’art. 133, lett. e, n. 1, c.p.a., che estende la giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione.

È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione: la qualità di gestore uscente abilita l’A.T.I. a proseguire la gestione in attesa del perfezionamento del rinnovo della gara annullata e radica un interesse differenziato e qualificato.

Nel merito il ricorso è fondato. La determinazione impugnata collide frontalmente con l’automatica caducazione delle convenzioni quadro, riconosciuta in sede di ottemperanza dal Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025 quale conseguenza dell’annullamento degli atti indittivi. So.Re.Sa. ha dunque disposto l’esecuzione di convenzioni già inefficaci, essendo l’inefficacia effetto rientrante nel perimetro del decisum della pronuncia di annullamento. Nello stesso senso il Collegio richiama la propria sentenza n. 614/2025 e, per altri lotti, le sentenze nn. 647 e 648/2025.

Non persuade l’argomento difensivo secondo cui l’amministrazione avrebbe dato esecuzione a un ordine giudiziale in modo sostanzialmente vincolato. A fronte di provvedimenti confliggenti del giudice amministrativo e del giudice ordinario, in assenza di criteri di priorità o prevalenza con riscontro nel diritto positivo, la decisione costituisce frutto di autonoma ponderazione e presenta fisiologici margini di discrezionalità. Nel caso concreto la scelta è però viziata, perché motivata sull’erroneo presupposto della reviviscenza delle convenzioni.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della determinazione di So.Re.Sa. e, per illegittimità derivata, della delibera dell’ASL che ne costituisce unico presupposto. Le spese sono compensate tra le parti costituite, attesa la complessità della vicenda in parte ancora sub iudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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