Muro di contenimento imposto dal giudice civile e permesso di costruire (TAR Puglia n. 959 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire che assenta la demolizione e ricostruzione di un muro di contenimento, con identica volumetria e sole innovazioni tecniche necessarie all’adeguamento antisismico, integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e non nuova costruzione, mancando qualsiasi modifica della linea di confine o del dislivello preesistente. Il muro di contenimento, per la sua funzione tecnica di sostegno del terreno, non rientra nella nozione di costruzione rilevante ai fini della disciplina delle distanze legali. L’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo edilizio necessario all’esecuzione di un provvedimento giudiziario definitivo, dovendo dare prevalenza all’interesse alla tutela dell’incolumità delle persone accertato in concreto dal giudice civile.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un terreno posto a monte di un fondo confinante, impugnavano il permesso di costruire n. 01 del 24 maggio 2019, rilasciato dal Comune di Castelluccio Valmaggiore in favore del CTU nominato nell’ambito di una procedura esecutiva civile. Il titolo autorizzava la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato in sostituzione di un manufatto preesistente, al confine tra le due proprietà.
Il giudizio civile aveva accertato lo stato di pericolo derivante dallo “spanciamento” del vecchio muro e aveva ordinato alleodierne ricorrenti di realizzare, previo ottenimento delle autorizzazioni, un idoneo muro di sostegno. Inattuato l’ordine, si era attivata l’esecuzione forzata e il Comune aveva rilasciato il titolo. Le ricorrenti deducevano la natura abusiva dell’opera preesistente, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, la violazione delle distanze legali e l’omessa acquisizione dei pareri idrogeologico e paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione, il Collegio afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Le censure investono l’illegittimità intrinseca del permesso di costruire quale autonomo provvedimento, a prescindere dall’attività giurisdizionale svolta in sede esecutiva.
Nel merito il Tribunale fa applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., per definire la causa sulla base delle questioni di più agevole soluzione. La tesi dell’abusività del muro preesistente è smentita dalla documentazione comunale: l’opera risulta assentita da concessioni edilizie risalenti al 1979, 1980 e 1996, mai impugnate, e la sua regolare esistenza da oltre quarant’anni è confermata dal CTU nel procedimento civile.
Corretta è dunque la qualificazione come ristrutturazione edilizia: l’intervento consiste nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, con le sole innovazioni tecniche per l’adeguamento antisismico. La sostituzione del materiale risponde a esigenze di sicurezza pubblica accertate dal Tribunale civile. Manca ogni modifica della linea di confine o del dislivello, sicché difetta il presupposto della nuova costruzione.
Infondata è anche la censura sulle distanze: il muro di contenimento, per la funzione di sostegno del terreno, non è costruzione ai fini dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Campania n. 554/2019, TAR Marche n. 525/2013). Trattandosi di ristrutturazione di opera preesistente legittima, opera il principio della prevenzione.
Le censure idrogeologiche e paesaggistiche sono parimenti respinte: il Comune ha svolto la verifica di compatibilità con il PAI, l’area ricade in zona B del centro abitato classificata come territorio costruito dal PPTR, ed era comunque imposta la realizzazione da un giudicato civile esecutivo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV n. 2082/2013: l’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo necessario all’esecuzione di un provvedimento giudiziario definitivo. I ricorsi sono respinti con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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