Soccombenza virtuale dell’amministrazione e spese nel giudizio di ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 885 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria nelle more del giudizio non impone la compensazione delle spese. Il giudice deve valutare la soccombenza virtuale dell’amministrazione alla luce della fondatezza della domanda originaria e del carattere dilatorio e ingiustificato dell’adempimento tardivo. L’avvenuto pagamento dopo l’instaurazione della causa e oltre i termini di legge conferma la fondatezza della scelta di agire in giudizio e la soccombenza dell’amministrazione. La compensazione fondata su una valutazione disancorata dalla realtà processuale è censurabile. Le espressioni della difesa erariale che eccedono la dialettica processuale e hanno portata offensiva vanno cancellate ex art. 89 c.p.c..

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per un valore di 1.500,00 euro oltre accessori. Non ottenendo l’adempimento, ha proposto giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto al pagamento a ridosso dell’udienza camerale. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza dichiarare la cessazione della materia del contendere per assenza di prova dell’avvenuto pagamento, e ha compensato le spese. Il docente ha appellato la sola statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta anziché la questione dell’art. 92 c.p.c. e la dedotta motivazione apparente o contraddittoria sulla compensazione. L’appellante lamenta che i primi giudici non abbiano indicato le ragioni eccezionali che giustificano la deroga al criterio della soccombenza.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, ai fini del regolamento delle spese, rileva la fondatezza virtuale della prospettazione iniziale, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (Consiglio di Stato sez. IV 28.6.2016 n. 2909).

Nella specie l’adempimento è avvenuto oltre i termini dell’art. 14 D.L. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, e ben dopo l’instaurazione del giudizio. Ne deriva la fondatezza della scelta obbligata del ricorrente di agire per la soddisfazione del credito portato dal giudicato e, di contro, il carattere dilatorio e ingiustificato dell’opzione dell’amministrazione di adempiere solo dopo la causa.

Il Collegio non condivide la motivazione dei primi giudici, che hanno ritenuto di non dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare le spese in base a una valutazione del “complessivo esito del giudizio” disancorata dalla realtà processuale. La soccombenza virtuale dell’amministrazione è, infatti, incontestabile.

In via preliminare, il Consiglio rileva la portata latamente offensiva di alcune espressioni contenute nella memoria di costituzione dell’Avvocatura dello Stato, estranee alla dialettica processuale, e ne dispone la cancellazione ex art. 89 c.p.c.. Accoglie quindi l’appello, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’amministrazione alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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