Certificazione positiva del secondo accordo stralcio: oneri compatibili con bilancio provinciale (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 47 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione della Corte dei conti sulle ipotesi di contratti collettivi del personale delle Province autonome, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, è finalizzata a prevenire squilibri di bilancio e verte esclusivamente sui riflessi economico-finanziari delle clausole, non già sulla loro intrinseca legittimità, rimessa alla responsabilità delle parti contrattuali. Nell’ambito di tale controllo, le disposizioni di natura meramente programmatica, che richiedono un successivo livello di contrattazione per avere efficacia, si caratterizzano per la loro neutralità finanziaria e non generano costi attuali. Le quantificazioni dei costi contrattuali devono essere attendibili, prudenziali e basate su metodologie razionali e uniformi; gli oneri devono trovare copertura nelle risorse stanziate con legge e nei bilanci degli enti interessati, nel rispetto dei limiti di spesa fissati. Il parere favorevole dell’organo di revisione e l’attestazione del direttore dell’ufficio bilancio costituiscono elementi essenziali per comprovare la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di accordo.
Il Fatto
La Giunta provinciale di Bolzano, con deliberazione n. 499 del 19 giugno 2026, ha autorizzato la sottoscrizione del “Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2025-2027”, trasmettendo l’ipotesi di contratto alla Sezione di controllo per la prevista certificazione. L’accordo, composto da quattordici articoli, interviene su diverse materie del contratto collettivo intercompartimentale del 2008, tra cui il trattamento di fine rapporto, i congedi parentali e la disciplina del lavoro aggiuntivo programmato.
Con specifico riferimento al trattamento di fine rapporto, l’articolo 3 recepisce la modifica normativa di cui alla legge provinciale che consente l’anticipazione del TFR/TFS, incluso la quota INPS, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, la norma è stata configurata come disposizione programmatica, rinviando alla contrattazione di comparto per la definizione della disciplina di dettaglio. La parte economicamente più rilevante dell’intesa riguarda l’articolo 9, che riconosce un terzo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento, in adeguamento alla normativa statale.
La Motivazione della Corte
La Sezione di controllo ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la certificazione sui contratti collettivi del personale a ordinamento provinciale si inserisce nella cornice delle competenze legislative esclusive delle Province autonome, come recentemente rafforzate dalle modifiche statutarie introdotte nel 2026. Ha quindi richiamato le funzioni attribuite alla Corte dei conti, precisando che il controllo è finalizzato a verificare l’attendibilità dei costi, la loro compatibilità con gli strumenti di bilancio e la sostenibilità economica rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.
In ordine all’articolo 3 dell’accordo, il Collegio ha evidenziato che la disposizione sul TFR ha natura programmatica, in quanto l’efficacia è condizionata a un successivo intervento della contrattazione di comparto. La Sezione ha sottolineato che la futura contrattazione dovrà documentare l’esito delle interlocuzioni con lo Stato e gli enti previdenziali, in particolare con l’INPS, considerata la complessità delle questioni connesse ai termini di pagamento del TFR e del TFS, come emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale richiamata e dalla recente ordinanza che ha rinviato la trattazione delle censure di legittimità sulle norme in materia di rateizzazione.
Con riguardo alla quantificazione dei costi, la Sezione ha valutato la metodologia adottata per la stima degli oneri derivanti dall’articolo 9, commi 1 e 2. Ha ritenuto che la scelta di applicare un criterio prudenziale, basato sulla posizione giuridica ed economica di ciascun dipendente nell’anno 2025 e sul periodo massimo teoricamente fruibile, garantisca una stima attendibile e conservativa. Ha quindi verificato che i maggiori oneri, pari complessivamente a 7.029.854,25 euro nel triennio, trovino copertura nelle risorse stanziate dalla Provincia e negli accantonamenti disposti dagli enti interessati.
La Sezione ha infine rilevato che le clausole che non comportano spesa si limitano a modificare precedenti disposizioni contrattuali o a rinviare a futuri accordi di comparto, e ha accertato la compatibilità degli oneri con gli stanziamenti di bilancio vigenti. Ha espresso, inoltre, una raccomandazione in merito alla necessità di limitare il ricorso a contratti stralcio a peculiari evenienze, ribadendo quanto già affermato in precedenti deliberazioni, e ha rilasciato certificazione positiva sull’ipotesi di accordo, con le osservazioni e raccomandazioni contenute nel rapporto di certificazione allegato.
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Nota della Redazione
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