Cessata la materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS sugli arretrati pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 65 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti per essere stata liquidata in corso di causa la prestazione oggetto di controversia, non preclude al giudice di pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. L’amministrazione resistente deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio quando abbia riconosciuto le ragioni di controparte soltanto in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo. In tale evenienza la condanna non consegue alla definizione del merito, ma alla posizione sostanziale di soccombenza desunta dalla condotta processuale tenuta. Il principio opera anche nel rito pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e consente la liquidazione con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, già Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha agito dinanzi alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto agli emolumenti arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dal collocamento in quiescenza a una data successiva.
La Prefettura di Lodi aveva liquidato in via definitiva la pensione di vecchiaia in misura maggiore rispetto al minor importo corrisposto con il precedente provvedimento del 21 luglio 1997 di liquidazione provvisoria. L’INPS, tuttavia, aveva corrisposto gli arretrati soltanto con decorrenza 01.02.2015, nei limiti dell’ultimo quinquennio. Entrambi i resistenti si sono costituiti; all’udienza di discussione del 17.04.2024 le parti hanno dato atto dell’intervenuta liquidazione delle somme e concordemente richiesto la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico prende atto della concorde richiesta delle parti e dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo stata la prestazione riconosciuta e liquidata nella misura richiesta da controparte.
La questione che residua attiene esclusivamente al regolamento delle spese. Il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, che impone di guardare alla posizione sostanziale assunta dalle parti e non al solo esito formale del giudizio. L’INPS ha riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo: ne deriva la sua soccombenza e la condanna al rimborso delle spese di giudizio.
Quanto al rapporto processuale con il Ministero dell’Interno, il giudice rileva che alla controversia ha dato causa un errore dell’INPS, al quale il Ministero è estraneo. Le spese tra ricorrente e Ministero sono pertanto integralmente compensate.
La condanna è liquidata in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in accoglimento della richiesta formulata in udienza.
Nota della Redazione
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