Calendario venatorio scaduto: appello improcedibile per difetto di interesse (Cons. Stato n. 4564 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta inefficacia del calendario venatorio impugnato, esauritosi il periodo di vigenza prima della decisione, determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse. Tale esito travolge anche l’appello incidentale, non essendo configurabile un interesse conformativo quando una pronuncia nel merito investirebbe poteri non ancora esercitati dall’amministrazione. Il principio incontra deroga solo ove emerga un interesse di ordine morale, come nella fattispecie oggetto della sentenza n. 9379 del 22 novembre 2024 della stessa Sezione, segnata dal carattere reiterato e scadenzato degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità non pregiudica il diritto di accesso alla funzione giurisdizionale, esplicandosi nei soli limiti della concretezza dell’interesse a ricorrere.

Il Fatto

Le associazioni ambientaliste ricorrenti impugnavano davanti al TAR Marche la deliberazione della Giunta regionale con cui veniva approvato il calendario venatorio regionale 2024/2025, unitamente agli atti presupposti. Le censure investivano plurimi profili, tra cui la mancata moratoria della caccia alla Tortora selvatica, la cacciabilità della Moretta e del Combattente, la preapertura ad alcune specie e le date di chiusura della stagione.

Il primo giudice accoglieva solo in parte il ricorso, annullando la delibera limitatamente alla chiusura della stagione per la Beccaccia e per i Turdidi, anticipata rispettivamente al 30.12.2024 e al 9 gennaio 2025. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale la Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Marche, intervenienti in prime cure, e appello incidentale l’Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva innanzitutto che il calendario venatorio impugnato aveva efficacia fino al 30 gennaio 2025. Alla data della decisione il suo periodo di vigenza era dunque integralmente esaurito, sicché nessuna utilità concreta poteva essere conseguita dall’eventuale accoglimento del gravame.

Su questa premessa la Sezione dichiara l’appello principale improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La medesima sorte colpisce l’appello incidentale, poiché allo stato nessun complessivo interesse conformativo, pure invocato dalle parti appellate, può giustificare una pronuncia nel merito.

Il percorso argomentativo si sofferma sul rischio che un sindacato sul contenuto del calendario per stagioni future finirebbe per collidere con il divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati. La Corte distingue espressamente la fattispecie da quella decisa con la sentenza n. 9379 del 22 novembre 2024, ove la permanenza di un interesse di ordine morale era stata ravvisata in ragione dell’approfondito argomentare delle parti e del carattere reiterato e scadenzato degli atti impugnati.

L’esito meramente processuale assorbe ogni ulteriore censura e conduce alla compensazione integrale delle spese del grado tra le parti. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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