Decorrenza del termine per il Fondo pescatori dalla trascrizione della morte presunta (Cons. Stato n. 4565 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sei mesi previsto dall’art. 1, comma 2, d.m. 19 luglio 2006 per la presentazione dell’istanza di accesso al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare, di cui all’art. 5, comma 1 bis, d.l. n. 2 del 2006, convertito dalla legge n. 81 del 2006, ha natura perentoria. In caso di scomparsa del de cuius, la sua decorrenza non coincide con la data dell’evento, ma con il momento della conoscibilità legale del decesso, identificato nella trascrizione nel registro dei morti dell’atto che attesta il decesso dichiarato dal tribunale. La regola assicura che gli eredi siano posti in condizione di utilizzare effettivamente il termine per l’accesso al beneficio. Ne deriva la tempestività dell’istanza presentata entro sei mesi dalla trascrizione, anche quando la dichiarazione giudiziale di morte sia intervenuta a distanza di tempo dall’evento.
Il Fatto
Un pescatore, imbarcato su un’unità iscritta nei registri della Capitaneria di Porto di Gallipoli, rimaneva disperso in mare durante una battuta di pesca. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce incardinava d’ufficio il procedimento civile per ottenere l’autorizzazione alla trascrizione del decesso nel registro dei morti. L’autorizzazione veniva rilasciata il 29 gennaio 2021; la Procura ne curava la trasmissione al Comune, che provvedeva alla trascrizione il 1° febbraio 2021.
Gli eredi, appresa la notizia della trasmissione della documentazione in data 14 giugno 2021, presentavano il 21 luglio 2021, tramite la Capitaneria di Porto, l’istanza di accesso al Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare. Il Ministero la dichiarava irricevibile perché presentata oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data del decesso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.m. 19 luglio 2006. Il TAR Puglia accoglieva il ricorso, ritenendo tempestiva la domanda perché presentata entro sei mesi dalla trascrizione. Il Ministero proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione della decorrenza del termine semestrale per l’accesso al beneficio quando il decesso del pescatore non sia stato accertato in via ordinaria, ma dichiarato dal tribunale a seguito di scomparsa in mare. Il Ministero sosteneva la lettura letterale dell’art. 1, comma 2, d.m. 19 luglio 2006, che àncora il termine alla “data del decesso o della dichiarazione di morte presunta”.
La Sezione non nega la perentorietà del termine. Riconosce anzi che sul punto assume rilievo preminente il dato letterale e la natura del beneficio, richiamando il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 4194 del 12.07.2011). Il problema, per la Corte, non è la natura del termine, ma il momento dal quale esso prende a decorrere.
Il Collegio afferma che, affinché gli eredi siano messi nelle condizioni di utilizzare il termine previsto dalla normativa, la decorrenza — specie in caso di scomparsa del de cuius — deve avvenire dalla conoscibilità legale dell’evento. Questa coincide con la trascrizione dell’atto attestante il decesso dichiarato dal Tribunale. Un criterio meramente fattuale, ancorato alla data dell’evento, renderebbe inutilizzabile il termine per chi apprenda la notizia solo nel momento in cui l’accertamento giudiziale si consolida e diventa opponibile nei registri.
Applicando il principio al caso concreto, il Consiglio di Stato rileva che il provvedimento del Tribunale è del 29 gennaio 2021 e la trascrizione nel registro dei morti è avvenuta il 1° febbraio 2021. L’istanza presentata il 21 luglio 2021 risulta quindi tempestiva rispetto al termine semestrale. La Corte respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR, nulla disponendo sulle spese per la mancata costituzione della parte appellata.
Nota della Redazione
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