Rito abbreviato e concorso in autorità indipendente: appello irricevibile (Cons. Stato n. 4563 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di una procedura concorsuale indetta da un’autorità amministrativa indipendente non rientrano nell’eccezione, prevista dall’art. 119, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., dei provvedimenti relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti. La norma, di natura processuale e speciale, non è suscettibile di interpretazione estensiva neppure nella parte eccettuativa. Il concorrente terzo non ha alcun rapporto di servizio sino all’assunzione, cosicché l’impugnazione degli atti conclusivi del concorso resta soggetta al termine dimidiato e l’appello notificato oltre i trenta giorni è irricevibile.
Il Fatto
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti indice una procedura selettiva per il reclutamento di un dirigente. All’esito vengono assunti due candidati, uno per scorrimento della graduatoria; il ricorrente non supera la prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando.
Il candidato escluso impugna gli atti davanti al TAR Piemonte, che respinge il ricorso. Propone quindi appello, deducendo illogicità, violazione del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in lingua inglese, mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e irregolarità delle domande di partecipazione dei vincitori. Le parti appellate eccepiscono l’irricevibilità per tardività, assumendo l’applicabilità del rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità fondata sul termine dimidiato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. per i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti. La questione riguarda l’ambito dell’eccezione ivi prevista, che esclude dal dimezzamento gli atti relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti.
Il Collegio qualifica la disposizione come norma processuale e speciale e ne esclude l’interpretazione estensiva, tanto nella regola quanto nell’eccezione. Osserva che gli atti della procedura concorsuale non attengono al rapporto di servizio, ma costituiscono l’iter prodromico alla sua instaurazione.
I partecipanti a un concorso non hanno alcun rapporto di servizio con l’amministrazione sino all’assunzione, atto successivo alla conclusione della procedura. Anche l’impugnazione delle assunzioni dei vincitori, nel caso concreto, assume rilievo quale gravame avverso gli atti conclusivi del concorso: la causa petendi attiene allo svolgimento e agli esiti della selezione, non al rapporto già instaurato.
Il Collegio richiama l’orientamento di Consiglio di Stato, sez. III, n. 5879 del 2015, secondo cui l’eccezione concerne solo le controversie tra datore di lavoro e lavoratore su diritti e obblighi inerenti al rapporto di lavoro, non quelle promosse da un terzo estraneo avverso l’assunzione di un dipendente. La fattispecie rientra esattamente in quest’ultima ipotesi.
Applicato il termine ridotto, l’appello risulta tardivo: la sentenza di primo grado è stata notificata il 15 gennaio 2024 e il ricorso in appello il 20 febbraio 2024, oltre i trenta giorni. Il Consiglio esclude poi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, manifestamente infondata: il dimezzamento non comprime le facoltà difensive, come chiarito dalla Corte cost. n. 427 del 1999, dalla n. 271 del 2019 e dalla n. 204 del 2021, né sussiste omogeneità tra rapporto di servizio e procedure concorsuali. L’appello è dichiarato irricevibile, con condanna alle spese e compensazione verso la parte che non ha svolto difese.
Nota della Redazione
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