L’improcedibilità dell’istanza non può derivare dall’inidoneità dell’area, dichiarata incostituzionale (TAR Sardegna n. 330 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale Sardegna n. 20/2024 opera con efficacia ex tunc, espungendo dall’ordinamento la norma che qualificava come non idonee determinate aree, equiparando tale inidoneità a un divieto assoluto di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Ne consegue che l’amministrazione non può fondare su tale disposizione un provvedimento di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione, dovendo invece verificare in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi. La declaratoria di illegittimità costituzionale determina l’obbligo di riavviare il procedimento amministrativo interrotto.
Il Fatto
La società ricorrente, proponente di un impianto agrivoltaico da realizzare nei Comuni di Ozieri, Chiaramonti e Ploaghe, aveva avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR). La Regione Sardegna aveva dapprima disposto la sospensione del procedimento ai sensi della legge regionale n. 5/2024, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, e poi aveva comunicato l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’intervento ricadente in numerose aree non idonee individuate dall’Allegato B della legge regionale n. 20/2024.
La società aveva impugnato i provvedimenti e il D.M. 21 giugno 2024 recante la disciplina per l’individuazione delle aree idonee, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento. Nel corso del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, relativo al provvedimento di sospensione adottato sulla base della legge regionale n. 5/2024. La misura di salvaguardia aveva cessato di operare con l’entrata in vigore della successiva legge regionale n. 20/2024, che aveva sostituito il quadro normativo; l’interesse alla pronuncia caducatoria era pertanto venuto meno, non essendo stata proposta domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, il Collegio ne ha rilevato la fondatezza, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 2025: il potere riconosciuto alle Regioni di individuare le aree non idonee non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. L’inidoneità dell’area non può essere equiparata a una causa di improcedibilità dell’istanza, poiché una simile conclusione contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di produzione di energia e con l’esigenza di favorire la massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Conseguentemente, i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno dichiarato l’improcedibilità dell’istanza in ragione della sola ricaduta in aree non idonee. La fattibilità del progetto deve essere verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi, pur non potendo l’interessato accedere alla procedura semplificata prevista per le aree idonee.
Il TAR ha accolto i ricorsi per motivi aggiunti e ha annullato i provvedimenti impugnati, determinando l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento e concluderlo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese compensate per la novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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