Danno da ritardo e decadenza dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo (TAR Marche n. 1120 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30 c.p.a. Nel caso di danno da ritardo il termine non decorre finché perdura l’inadempimento, ma inizia a spirare dal momento in cui l’amministrazione conclude il procedimento, ancorché oltre il termine. La posizione giuridica del privato che necessita di un provvedimento autorizzativo, anche quando il suo rilascio sia subordinato all’accertamento di requisiti, ha la consistenza dell’interesse legittimo e non del diritto soggettivo, con conseguente inapplicabilità della prescrizione quinquennale. È irricevibile, pertanto, la domanda risarcitoria proposta oltre il termine decorrente dal rilascio dell’autorizzazione.

Il Fatto

Una fondazione senza scopo di lucro, iscritta all’albo regionale delle persone giuridiche private e autorizzata alla gestione di una casa di riposo e di una residenza protetta per anziani, presenta nel luglio 2017 al comune due istanze di autorizzazione all’esercizio: l’una per un nuovo nucleo di undici posti letto, l’altra per l’ampliamento della residenza protetta con ridistribuzione dei posti. La commissione tecnica consultiva si riunisce nel gennaio 2018 e prescrive alcune prescrizioni; la fondazione propone le soluzioni progettuali richieste e l’ambito territoriale sociale esprime parere favorevole nel marzo 2018.

Le autorizzazioni vengono rilasciate solo il 30 agosto 2018, oltre un anno dopo le istanze. Secondo la ricorrente il ritardo avrebbe impedito l’accesso all’incremento dei posti letto convenzionati disposto dalla normativa regionale, con riferimento ai posti autorizzati e operativi a una data antecedente al rilascio dei titoli. Dopo un’intimazione stragiudiziale rimasta senza riscontro, la fondazione agisce per la condanna del comune al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal comune ai sensi dell’art. 30 c.p.a. La ricorrente aveva collocato la propria domanda sul terreno dell’art. 2-bis l. n. 241/1990, ma il giudice rileva che tale disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 104/2010 e che l’azione di condanna è oggi interamente disciplinata dal codice del processo amministrativo. Il comma 3 dell’art. 30 c.p.a. fissa un termine decadenziale di centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato; il comma 4 prevede che, per il danno da ritardo, il termine non decorra finché perdura l’inadempimento e che inizi comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

Nella specie il comune ha concluso i procedimenti il 30 agosto 2018, cosicché da quella data il termine ha iniziato a decorrere; la domanda, proposta nel 2020, risulta quindi palesemente tardiva. La Corte richiama sul punto la legittimità costituzionale già affermata in materia di termini brevi per la tutela risarcitoria dell’interesse legittimo (Corte cost. n. 280 del 2012 e n. 94 del 2017).

Non persuade la tesi della ricorrente secondo cui la domanda riguarderebbe la lesione di un diritto soggettivo, con applicazione della prescrizione quinquennale dell’art. 2947 c.c. Il collegio osserva che, ogni qualvolta l’attività del privato sia soggetta all’onere di previa acquisizione di un provvedimento amministrativo, la posizione giuridica dell’interessato assume la consistenza dell’interesse legittimo. L’autorizzazione all’esercizio di una struttura socio-sanitaria non è atto vincolato, perché presuppone l’accertamento dei requisiti di settore e delle prescrizioni edilizie.

Il giudice affronta poi il merito in via subordinata. La normativa regionale richiamata dalla ricorrente è stata abrogata, con effetto dal 28 ottobre 2016, dalla L.R. n. 21/2016, che non prevede più alcun termine perentorio per il rilascio dell’autorizzazione: viene meno il presupposto stesso del ritardo. Non giova il richiamo alla delibera di giunta che fissa trenta giorni, sia perché la censura è stata introdotta con memoria non notificata, sia perché quella disciplina riguarda i procedimenti in cui è coinvolto l’organismo tecnicamente accreditante, mentre l’istruttoria è stata svolta con il supporto dell’ambito territoriale sociale. La domanda è pertanto irricevibile e comunque infondata, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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