Improcedibilità del ricorso per silenzio-inadempimento per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 387 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, adotti un provvedimento espresso che definisca il procedimento, ancorché in senso negativo per l’istante. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa in udienza alla luce della sopravvenuta attività provvedimentale, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con possibilità di compensazione delle spese di lite ove sussistano giuste ragioni.
Il Fatto
Una società, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti insistente su un’area in concessione, aveva presentato al Comune un’istanza diretta alla definizione del procedimento di variante del PQT e di zonizzazione dell’area medesima, chiedendo l’attribuzione della destinazione “U urbanizzata” e non quella agricola. Rimasta l’Amministrazione inerte, la società proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., nonché l’eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e sviamento.
Si costituivano in giudizio la Soprintendenza e il Comune per resistere al ricorso. Nel corso del giudizio, il Comune depositava una nota del 15 luglio 2026 con la quale rappresentava che il PQT doveva essere adeguato al PSTT regionale e che non poteva più imprimersi all’area la destinazione agricola, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, nella camera di consiglio del 17 luglio 2026, il legale della società ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, proprio alla luce della nota comunale del 15 luglio 2026. Tale dichiarazione, resa dalla parte nel corso del giudizio, ha costituito il presupposto della decisione.
La nota comunale del 15 luglio 2026 ha assunto rilievo decisivo: attraverso di essa, l’Amministrazione ha espresso una posizione procedimentale chiara in ordine all’istanza, rappresentando l’impossibilità di attribuire all’area la destinazione richiesta e l’esigenza di adeguare il PQT al PSTT regionale. In tal modo, il procedimento ha avuto una definizione espressa e la situazione di inerzia è venuta meno.
Ne consegue che il ricorso, originariamente volto all’accertamento dell’obbligo di provvedere, è divenuto privo di oggetto e di interesse: una volta intervenuta una determinazione amministrativa, anche di segno negativo, sull’istanza del privato, l’azione avverso il silenzio non può più essere coltivata. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giuste ragioni per la loro compensazione tra le parti, considerata la sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio e la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.