Verifica di coerenza integra giudizio di qualità dell’offerta (TAR Lazio n. 624 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I criteri ambientali minimi non si risolvono in norme programmatiche, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, la cui osservanza è sostanziale e non formale. Quando la lex specialis richiama i CAM sul parco veicoli come specifica tecnica, il loro rispetto condiziona l’attribuzione del punteggio premiale. È inammissibile l’integrazione postuma dell’offerta tecnica mediante dichiarazioni rese solo in giudizio. Le incoerenze tra corpo dell’offerta e tabelle riepilogative, pacificamente ammesse dall’offerente, contraddicono la funzione premiale del criterio di qualità e ne impongono l’azzeramento.
Il Fatto
La Provincia di Frosinone, quale stazione unica appaltante per conto del Comune di Ponza, indice una procedura per l’affidamento del servizio di igiene urbana, con importo a base d’asta di euro 6.864.000,00 e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni, la controinteressata si colloca al primo posto con 97,64 punti, seguita dalla ricorrente con 93,41 punti. L’offerta della prima graduata è ritenuta anomala; seguono le giustificazioni e il giudizio di congruità, che esclude le ipotesi di cui all’art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36 del 2023. Sopravviene l’aggiudicazione.
La società seconda classificata impugna gli atti, deducendo quattro motivi: mancato rispetto dei CAM sul parco mezzi, erronea applicazione della formula del punteggio economico, inaffidabilità dell’offerta per sottostima della manodopera, incoerenza delle tabelle riepilogative rispetto all’offerta tecnica. Si costituiscono la stazione appaltante, il Comune e la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, che impone l’inserimento nella documentazione di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM. Richiamata la giurisprudenza che ne afferma la natura cogente e il legame con gli artt. 9 e 41 Cost., il Tribunale verifica la disciplina di gara: l’art. 7 del capitolato e il par. 5.2 del disciplinare prevedono il criterio 2.3, che assegna sino a 4 punti per la dimostrazione del rispetto dei CAM sul parco mezzi, con valutazione delle eventuali migliorie.
Il Collegio distingue i richiami del d.m. 23 giugno 2022 ai punti 4.3.18 e 5.3.4, quali criteri premianti, dal punto 7.1.1, che colloca la conformità al d.m. 17 giugno 2021 tra le specifiche tecniche da inserire necessariamente. Nel caso concreto, le percentuali minime risultano non rispettate: l’offerta non raggiunge i requisiti né per i veicoli M1 e N1 né per gli N2 e N3. Il punteggio premiale va quindi azzerato. Non rilevano le dichiarazioni difensive dell’aggiudicataria sull’alimentazione a biodiesel HVO e sull’adeguamento futuro dei mezzi elettrici: si tratta di integrazione postuma della proposta, in contrasto con la par condicio.
Il secondo motivo è fondato, come riconosciuto dalla stessa stazione appaltante: l’omogeneizzazione del ribasso sul medesimo valore d’asta ridetermina il punteggio della ricorrente da 93,41 a 95,30. Confrontato con i 93,64 della controinteressata, all’esito della decurtazione dei quattro punti, l’ordine della graduatoria si inverte, con annullamento dell’aggiudicazione.
Il quarto motivo è parimenti fondato. Il criterio 1.5 premia la redazione delle tabelle riepilogative, che devono essere coerenti con ogni altro documento dell’offerta e con la verifica dei CAM. L’assegnazione di 3,83 punti su 4 appare manifestamente irragionevole: la controinteressata ha ammesso molteplici errori e discordanze, qualificati come refusi, tra corpo dell’offerta e riepiloghi. Il Collegio elenca le divergenze più rilevanti sul personale del centro di raccolta, sulle frequenze di raccolta, sulle ore di sfalci e potature, sul trasporto e sullo spazzamento. Il punteggio scende così a 89,81, con collocamento al terzo posto.
Assorbito il terzo motivo, la procedura regredisce al momento antecedente all’aggiudicazione, dovendo l’amministrazione verificare i presupposti per l’eventuale affidamento alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.