Giudizio di ottemperanza per le spese legali e commissario ad acta (TAR Campania n. 1509 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che contiene la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce un autonomo obbligo di corresponsione della prestazione pecuniaria. Tale obbligo sussiste anche quando le spese siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario, instaurandosi un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente. La somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali, quali interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo. L’inerzia dell’amministrazione legittima la condanna a provvedere entro un termine e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Campania, Sez. II, aveva annullato l’ordinanza di acquisizione e l’ordinanza di sgombero emesse dal Comune resistente, condannando l’ente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente ha allegato di avere, nelle more, ottemperato al giudicato adottando le determinazioni necessarie all’esecuzione dei lavori di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiedendo dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità del ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 104/2010, o in via subordinata la cessata materia del contendere. La parte ricorrente ha confermato l’avvenuta esecuzione del giudicato nella parte provvedimentale, rappresentando però la mancata corresponsione delle spese legali liquidate nel giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’esecuzione intervenuta nella parte provvedimentale del giudicato. L’allegazione della parte ricorrente, relativa all’adempimento solo parziale, non è stata contrastata dalla controparte con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese, gravando su di essa il relativo onere processuale. Ne discende la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per la parte eseguita.
Nel resto, quanto al pagamento delle spese di giudizio, il gravame trova accoglimento. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna alle spese, dalla quale nasce l’obbligo di corrispondere la relativa prestazione pecuniaria. Il principio vale anche quando le spese siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario, come affermato dai precedenti citati (TAR Campania, Sez. IV, n. 5343 del 2014; TAR Campania, Sez. VII, n. 4326 del 2015).
Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre il giudizio di ottemperanza, che tende a far conseguire anche nei suoi riguardi l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’amministrazione con il comportamento omissivo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7389 del 2005).
La somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali, quali interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo. La parte resistente è condannata a provvedere alla corresponsione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio procede sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Comune intimato. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Nota della Redazione
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