Il cambio di destinazione d’uso non si colma per analogia urbanistica (TAR Sardegna n. 320 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’integrazione analogica delle norme di piano si giustifica soltanto quando sussista una lacuna normativa, cioè quando la fattispecie concreta non sia sussumibile in alcuna previsione destinata a regolarla. Ove il piano urbanistico collochi una determinata destinazione in una specifica sottozona, la relativa disciplina costituisce regola puntuale e la sua collocazione altrove è vietata, senza che possa invocarsi l’analogia. La qualificazione dell’opera come edilizia libera non sottrae l’intervento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, posto che anche gli interventi non soggetti a titolo abilitativo restano vincolati alle regole edilizie della zona di riferimento. Ne consegue la legittimità del provvedimento comunale che, su tale presupposto, dichiari l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di conformità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di conformità relativa alla realizzazione di tre campi da padel nel piazzale pertinenziale di una sala bingo. Il diniego si fonda sulla incompatibilità dell’impianto sportivo con la destinazione della sottozona S2, riservata ad attrezzature di interesse comune, e con il piano particolareggiato che qualifica l’area come mercato rionale.

La ricorrente ha dedotto la scadenza del piano particolareggiato, l’illegittimità della variante approvata nel 2009 per difetto di procedura, l’applicabilità in via analogica dell’art. 26 delle NTA e l’irrilevanza dell’attestazione paesaggistica, trattandosi di intervento di lieve entità. Il Comune e la Regione hanno resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene autosufficiente la motivazione del provvedimento imperniata sull’incompatibilità dell’intervento con la sottozona S2. La tesi attorea muove dall’art. 6 delle NTA, che consente al Comune di procedere per analogia per gli usi non espressamente previsti. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale tecnica presuppone una lacuna normativa.

La lacuna nel caso di specie non sussiste: il successivo art. 27 delle NTA colloca espressamente gli edifici per il gioco e lo sport nelle aree S3. La destinazione è dunque prevista e localizzata, con la conseguenza che l’analogia non è praticabile. La circostanza che solo gli impianti pubblici potessero essere realizzati in S3 è smentita in fatto dalla tavola S-B del PUC, da cui risulta che tutti gli impianti sportivi, privati e pubblici, ricadono nelle zone S3; il profilo non è contestato e si considera provato ex art. 64, comma 2, c.p.a.

Diventa perciò irrilevante la questione sulla scadenza del vincolo del piano particolareggiato, così come quella sull’edilizia libera. Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 462 del 2023, secondo cui anche gli interventi di edilizia libera restano soggetti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 23/1985. Nella stessa pronuncia si era aderito all’orientamento per cui il campo da padel non rientra tra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire.

Il Collegio può quindi esimersi dal vagliare la persuasività del ragionamento analogico proposto dalla ricorrente. Posta la natura plurimotivata del provvedimento, il ricorso è infondato e viene rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della questione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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