Rimozione cartelli abusivi illegittima senza istruttoria sul titolo SCIA (TAR Sardegna n. 316 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di impianti pubblicitari asseritamente abusivi è illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione quando non dà atto dell’esistenza e della sorte del titolo abilitativo formatosi a favore dell’operatore e non esplicita le ragioni che lo renderebbero illegittimo o inefficace. La motivazione costituisce contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può essere integrata in sede giurisdizionale mediante scritti difensivi, ma solo con atti del procedimento o con autonomo provvedimento di convalida. L’integrazione postuma in giudizio viola il principio di separazione dei poteri e il divieto di ultrapetizione. Il potere inibitorio e quello di autotutela soggiacciono ai termini della disciplina regionale e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, con tutela dell’affidamento.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore pubblicitario impugna l’ordinanza con cui il dirigente del settore polizia locale di un Comune sardo ha disposto la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari abusivamente installati o assistiti da titolo scaduto o decaduto, oltre agli atti presupposti costituiti dal piano generale degli impianti e dal regolamento comunale sul canone.
Il ricorrente deduce di aver conseguito, mediante autocertificazione a zero giorni presentata nel dicembre 2022 e archiviata con esito positivo, il titolo per l’installazione di un cartello su suolo privato, con collocazione concordata con l’amministrazione. L’ordinanza impugnata non indica quali impianti siano abusivi né richiama il titolo formatosi. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’ordinanza si limita a ordinare la rimozione entro dieci giorni e a richiamare la comunicazione di avvio del procedimento, senza dare atto di alcuna istruttoria svolta sul titolo abilitativo conseguito dal ricorrente. Manca del pari un pregresso iter sfociato in provvedimenti inibitori o di autotutela idonei a decretarne l’inefficacia.
La stessa comunicazione di avvio non contiene alcun richiamo al titolo formatosi a favore del ricorrente, né i provvedimenti impugnati espongono in parte motiva le ragioni che lo renderebbero illegittimo. Tali atti non possono essere validamente integrati dalle considerazioni svolte dalla difesa comunale solo in sede giurisdizionale. Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammessa solo mediante atti del procedimento, quando l’istruttoria offra elementi univoci, o tramite autonomo provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990. È inammissibile l’integrazione postuma affidata agli scritti difensivi, che incorrerebbe in ultrapetizione e nella violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Nel caso concreto il Comune ha evocato solo nella memoria difensiva l’esigenza che l’installazione fosse assentita a valle di conferenza di servizi, circostanza mai rappresentata nel procedimento. Il precedente provvedimento interdittivo riguardava una diversa pratica: la nuova comunicazione a zero giorni conseguiva allo spostamento del cartello rispetto al posizionamento originario, imponendo all’amministrazione di avviare un nuovo procedimento e di far emergere in quella sede le eventuali criticità.
Il riferimento all’art. 5, comma 5, del regolamento comunale è poi ritenuto non pertinente, poiché la norma riguarda insegne e pre-insegne, mentre l’intervento attiene a un cartello pubblicitario. L’ordinanza risulta quindi generica, priva delle risultanze dell’istruttoria sulla sicurezza e sulle difformità rispetto alla normativa comunale, e carente sul piano motivazionale.
Il provvedimento è inoltre adottato in difformità dalle modalità e dai tempi della legge regionale n. 24 del 2016 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990: è decorso il termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, con frustrazione dell’affidamento del ricorrente. Il ricorso è accolto e gli atti annullati, fatti salvi ulteriori accertamenti da adottarsi a valle di un iter conforme. Spese compensate.
Nota della Redazione
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