Cambio d’uso senza aumento carico urbanistico non giustifica maggiori oneri (TAR Emilia-Romagna n. 1608 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cambio di destinazione d’uso tra categorie funzionali che non incrementa il fabbisogno di dotazioni territoriali non determina aumento del carico urbanistico e non legittima la richiesta di maggiori oneri di urbanizzazione o di monetizzazione. L’art. 28, comma 5, della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 subordina il reperimento delle ulteriori dotazioni e il versamento della differenza degli oneri all’accertamento di tale incremento. In assenza del presupposto difetta il fondamento giuridico della pretesa economica. La richiesta di conguaglio deve inoltre esplicitare i criteri di calcolo adottati: la loro illustrazione per la prima volta in giudizio costituisce integrazione postuma della motivazione e come tale è inammissibile.
Il Fatto
Una società locatrice concede in locazione a una cooperativa sociale una porzione di fabbricato in Bologna, in precedenza adibita a sportello bancario, destinata alla vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori usati. La conduttrice presenta al Comune una SCIA per il cambio di destinazione d’uso senza opere e, su richiesta di integrazioni documentali, una successiva SCIA in variante.
Il Comune quantifica un conguaglio di euro 59.425,07 a titolo di quota costo di costruzione, U1, U2, monetizzazione parcheggi e monetizzazione verde. Le società versano la somma con riserva di ripetizione e impugnano il provvedimento, chiedendone l’annullamento e la disapplicazione della delibera consiliare presupposta, oltre all’accertamento della non debenza e alla condanna alla restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il fulcro della controversia nella natura della trasformazione e nella verifica dell’aumento del carico urbanistico. I locali passano dall’uso 3b della categoria funzionale direzionale all’uso 4d della categoria commerciale, relativo al commercio in strutture di vicinato con superficie di vendita fino a 250 mq.
Il Tribunale confronta le dotazioni richieste dall’art. 28 del RUE: per i parcheggi pubblici il 40% della SU nell’uso 3b e il 20% nell’uso 4d; per il verde pubblico la medesima percentuale del 60% della SU in entrambi gli usi. Il passaggio non comporta quindi maggiori dotazioni territoriali. La stessa norma regionale subordina il reperimento delle ulteriori dotazioni e il versamento della differenza degli oneri all’ipotesi in cui la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, da intendersi come fabbisogno di dotazioni correlato alla destinazione dell’immobile.
Il provvedimento impugnato si limita ad affermare che dal calcolo è emerso un importo maggiore rispetto a quanto versato all’atto della presentazione delle SCIA. Non spiega però perché, in assenza di aumento del carico urbanistico e di maggiorazione delle dotazioni, gli oneri siano stati rideterminati. La prima censura è pertanto fondata.
Il Collegio accoglie anche il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sui criteri di calcolo. La memoria difensiva del Comune, che ha indicato le voci e i criteri richiamando l’art. 115, comma 4, del RUE, costituisce un’integrazione postuma della motivazione operata mediante scritti difensivi. Tale integrazione è inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 11260 del 2022; TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 852 del 2012).
Il provvedimento è quindi annullato, con obbligo per il Comune di rideterminarsi alla luce delle indicazioni del Collegio, ricalcolando gli oneri e procedendo all’eventuale restituzione delle somme non dovute. Le spese sono compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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