Cambio di destinazione d’uso tra categorie non consentite e atto plurimotivato (TAR Calabria n. 1593 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli abilitativi edilizi, il cambio di destinazione d’uso è consentito esclusivamente tra le categorie funzionali espressamente contemplate dalla normativa regionale vigente al momento dell’istruttoria dell’istanza. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva ampliato le categorie ammesse ne determina la reviviscenza della formulazione precedente, con conseguente inammissibilità delle variazioni non più previste. In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna ragione ostativa autonoma e logicamente indipendente è idonea a sorreggere il diniego, rendendo superfluo l’esame delle altre. La difformità tra preavviso di rigetto e provvedimento finale è irrilevante quando l’atto conclusivo è vincolato e non avrebbe potuto essere diverso quale che fosse stato l’apporto partecipativo del privato.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile con piano seminterrato a destinazione commerciale e piano terra a destinazione deposito. Nell’ottobre 2021 presenta al Comune richiesta di permesso di costruire per ampliare il locale commerciale mediante il cambio di destinazione d’uso di parte del deposito, invocando la legge regionale n. 21/2010.
Il Comune rigetta l’istanza con provvedimento del 12 maggio 2022, preceduto da preavviso di rigetto. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Calabria deducendo, con il primo motivo, che l’ampliamento ben potrebbe derivare dalla modificazione di volumi esistenti e che il locale deposito rientrerebbe nella categoria produttivo-commerciale; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle controdeduzioni e per l’introduzione di nuove argomentazioni nel provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il diniego come atto plurimotivato, fondato su due ragioni autonome: l’ampliamento come nuova volumetria e l’estraneità del cambio di destinazione alle categorie consentite. Richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. V, n. 7911 del 2024.
La seconda ragione è ritenuta di per sé sufficiente. Il TAR ricostruisce il quadro normativo: la formulazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 21/2010 invocata dal ricorrente non era più in vigore al momento dei fatti, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 219 del 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva esteso la variazione alle categorie commerciale, produttiva e industriale. Ne deriva la reviviscenza della versione che ammette il cambio solo tra categoria residenziale, turistico-ricettiva e direzionale.
Il locale deposito non rientra pertanto tra le categorie contemplate, con conseguente inammissibilità della variazione richiesta. La ragione ostativa è idonea a sorreggere il provvedimento, richiamando Consiglio di Stato, sez. II, n. 2373 del 2025.
Quanto al secondo motivo, il TAR rileva che la norma regionale non lascia margini discrezionali in caso di cambio di destinazione. La difformità tra preavviso di rigetto e atto finale resta irrilevante trattandosi di atto vincolato, non potendo l’esito essere diverso quale che fosse l’apporto del privato, sul rilievo di Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8488 del 2022.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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