Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1590 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica e condanna l’amministrazione al pagamento delle relative annualità costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, l’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il diritto all’utilizzo del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 3.500,00 per sette annualità, oltre spese di lite.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 1.12.2023 a mezzo PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità. È passato in giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’esistenza e l’idoneità del titolo esecutivo. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata regolarmente e risulta passata in giudicato, come da attestazione del 14.11.2023. Sussiste dunque il primo presupposto dell’azione.
Il secondo presupposto è l’inerzia dell’amministrazione. Il TAR ha rilevato che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e che l’inadempimento della pubblica amministrazione persiste. Su questa base l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è stata ritenuta meritevole di accoglimento.
Il giudice amministrativo ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza a cura della ricorrente. L’ordine è modulato sul contenuto effettivo del giudicato: erogazione delle annualità tramite la piattaforma della Carta elettronica.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvederà, su istanza di parte, nei successivi ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul punto delle spese commissariali il Collegio ha escluso che esse restino definitivamente a carico dell’erario come oneri accessori, ponendole a carico dell’amministrazione inadempiente. Il riferimento normativo è l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015: norma dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori ex legge Pinto, ma ritenuta applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 24 aprile 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 9 maggio 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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