Porto di pistola: rinnovo tra discrezionalità prefettizia e dimostrato bisogno (TAR Calabria n. 1804 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata al requisito del dimostrato bisogno. Tale requisito si traduce nella comprovata sussistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, e non può ricavarsi dalla mera appartenenza a una categoria professionale né dal quadro generale dell’ordine pubblico del territorio. Il Prefetto è tenuto a una nuova valutazione annuale dei presupposti e può pervenire a un giudizio negativo anche in senso restrittivo rispetto al passato, purché su istruttoria adeguata e motivazione effettiva. Il precedente rilascio non genera alcuna aspettativa al rinnovo, né un affidamento tutelabile in senso contrario alla rivalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di pistola per difesa personale, impugnava il decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia gli aveva negato il rinnovo del titolo. A sostegno del ricorso deduceva di essere titolare di un’attività economica e di aver subito in passato un episodio di danneggiamento, denunciato, da cui riteneva di poter desumere il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originario rilascio.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, evidenziava l’assenza di concreti e attuali elementi di rischio e l’esigenza di limitare la presenza di soggetti armati, in ragione della situazione dell’ordine pubblico provinciale. La domanda cautelare era respinta con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 7 luglio 2021. La causa giungeva quindi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 attribuisce al Prefetto la facoltà di concedere, “in caso di dimostrato bisogno”, la licenza di portare pistole; gli artt. 11 e 43 del TULPS disciplinano invece le condizioni ostative. La licenza ha validità annuale. Il requisito del dimostrato bisogno si aggiunge a quello dell’affidabilità e richiede una esigenza di difesa attuale e non altrimenti surrogabile, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Tribunale.
Su questa base il TAR rigetta le censure di difetto di motivazione e carenza di istruttoria. La semplice appartenenza a una categoria professionale o imprenditoriale, così come la necessità di movimentare somme di denaro, non giustificano di per sé il rilascio. Quanto alla denuncia prodotta dal ricorrente, il Collegio rileva che la stessa riguardava un danneggiamento di telecamere, che il denunciante aveva egli stesso ricondotto a un mero tentativo di furto, escludendo un intento intimidatorio.
Infondato è anche il richiamo al legittimo affidamento. La licenza ha validità annuale e l’Amministrazione conserva, entro i limiti della ragionevolezza e logicità, il potere di rivalutare i fatti posti a fondamento del provvedimento originario. Il precedente rilascio non legittima una pretesa al rinnovo, ben potendo l’autorità assumere indirizzi più restrittivi, purché su elementi istruttori adeguati e motivazione accurata (richiamati Consiglio di Stato, sez. III, n. 4418 del 2022 e TAR Toscana, sez. IV, n. 3 del 2025).
Il Collegio esclude, infine, che il dimostrato bisogno possa desumersi dal quadro generale dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio: alla difesa pubblica provvede esclusivamente lo Stato, e il porto d’armi resta eccezione al divieto posto dagli artt. 699 cod. pen. e 4 della legge n. 110/1975. La valutazione prefettizia, espressione di ampia discrezionalità, è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nella specie non ravvisati.
Il ricorso è quindi rigettato; le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Nota della Redazione
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