Nesso causale tumori da uranio impoverito presunzione relativa a favore del militare (Cons. Stato n. 12 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il canone del più probabile che non. L’art. 603 del codice dell’ordinamento militare tipizza un rischio professionale specifico e considera il rapporto di causalità come insito nel rischio tipico, con la conseguenza che grava sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi medico-legali dei comitati di verifica che si fondino sulla sola assenza di studi scientifici di certezza o di alta credibilità razionale sono pertanto viziati per eccesso di potere. Resta fermo che il sistema dell’equo indennizzo di cui al d.P.R. n. 461 del 2001 costituisce la disciplina di riferimento e che il militare deve dimostrare lo svolgimento del servizio nei contesti tipizzati e l’insorgenza in seguito della neoplasia.

Il Fatto

Gli eredi di un militare dell’Esercito, cui era stata diagnosticata una patologia tumorale con esito fatale, domandavano il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo previsto dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Assumevano l’origine della patologia nel servizio prestato nel corso di una missione internazionale NATO, per l’esposizione a uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di armamenti composti da tali materiali.

Il Ministero della Difesa respingeva l’istanza, in conformità ai pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, rilevando l’assenza di elementi di correlazione causale e valorizzando la durata contenuta della missione e le mansioni amministrative svolte. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego per eccesso di potere e ordinando la rivalutazione dell’istanza. Sull’appello del Ministero, la Seconda Sezione rimetteva la questione all’Adunanza Plenaria per il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di accertamento del nesso.

La Motivazione della Corte

L’Adunanza Plenaria ricostruisce i due indirizzi. Per il primo, l’accertamento segue le regole generali del d.P.R. n. 461 del 2001 e richiede la dimostrazione in positivo della riconducibilità della malattia al servizio, secondo la teoria condizionalistica. Per il secondo, l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare introduce una presunzione relativa di sussistenza del nesso, superabile con la prova contraria dell’Amministrazione.

Il Collegio chiarisce che il sistema dell’equo indennizzo resta la disciplina di riferimento e che l’esigenza di individuare sul piano medico-legale la causa della malattia non viene meno. Il giudizio medico-legale, tuttavia, non segue regole immutabili ed è soggetto all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Il limite epistemologico della conoscenza dei fenomeni fisio-patologici diviene così un problema giuridico di equa allocazione del rischio della causa ignota.

Applicando le sole regole generali, quel rischio graverebbe per intero sul militare e si tradurrebbe in un onere probatorio di fatto inesigibile, con vuoti di tutela rispetto all’obbligo di sicurezza dell’art. 2087 del codice civile. L’Adunanza Plenaria sottolinea l’aporia di un sistema indennitario meno accessibile del rimedio risarcitorio, del quale costituisce un minus.

La soluzione è individuata nella legge. La legge n. 9 del 2011, modificando l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, enuncia il fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi. La tipizzazione delle particolari condizioni ambientali od operative, lette anche attraverso l’art. 1078 del d.P.R. n. 90 del 2010, esprime un nuovo paradigma: il nesso causale è dimostrabile in via presuntiva e il rischio della causa ignota è ribaltato sul Ministero.

Il militare deve provare il servizio nei contesti tipizzati, l’aumento del rischio e l’insorgenza successiva della neoplasia espressiva di quel rischio; l’Amministrazione deve provare la specifica genesi extra-lavorativa. Il quesito è risolto nel senso dell’operatività della presunzione relativa, con restituzione degli atti alla Sezione rimettente ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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