Riconoscimento titolo di sostegno estero: obbligo di confronto analitico e misure compensative (TAR Lazio n. 11411 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, quando la fattispecie non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE ma negli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali sono tenute a valutare l’insieme dei diplomi, dei certificati e dell’esperienza professionale dell’istante, procedendo a un confronto effettivo tra le competenze attestate dai titoli esteri e le conoscenze richieste dalla normativa nazionale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato di origine non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’imposizione di misure compensative, eventualmente aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, qualora dal confronto emerga una corrispondenza solo parziale o differenze sostanziali tra i percorsi formativi. Il diniego di riconoscimento deve essere annullato se la valutazione dell’Amministrazione risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, senza un effettivo esame comparativo dei programmi di studio.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un attestato di formazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un’università legalmente accreditata, presentava al Ministero dell’Istruzione un’istanza di riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. L’Amministrazione, pur procedendo — con dichiarato favor per l’istante — al confronto analitico tra la formazione spagnola e quella richiesta dalla legislazione italiana dal D.M. 30.09.2011, rigettava l’istanza rilevando “incolmabili differenze” tra i due percorsi e la mancanza di un titolo abilitante in Spagna. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso al TAR, deducendo plurimi vizi di legittimità, tra cui il difetto di motivazione e la violazione dei principi europei in materia di riconoscimento professionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio prende le mosse dal quadro normativo europeo: la direttiva 2005/36/CE subordina il riconoscimento alla circostanza che la qualifica conseguita nello Stato di origine permetta al titolare di esercitarvi la professione. Nella specie, la ricorrente non aveva prodotto l’attestazione dell’autorità spagnola, ma la fattispecie rientra comunque nell’ambito dell’art. 45 TFUE, che garantisce la libertà di circolazione dei lavoratori. Richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause riunite C-340/24 e C-442/24 del 20 novembre 2025), il Collegio ricorda che lo Stato membro ospitante è tenuto a prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che la valutazione ministeriale risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale: il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di specializzazione ex art. 3 del D.M. 30.09.2011, la differenza terminologica tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, le modalità blended di svolgimento del corso spagnolo. Tali argomenti non tengono conto delle conoscenze effettivamente acquisite e attestate nella documentazione, dalla quale emerge invece una diffusa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011 per il TFA italiano.
Quanto al rischio di disparità di trattamento con i docenti italiani, il TAR osserva che l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento. La giurisprudenza euro-unitaria (Corte di Giustizia, causa C-166/2020) ammette l’assegnazione di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali, oppure quando l’interessato abbia acquisito competenze professionali nello Stato di origine e in quello ospitante. L’Amministrazione non ha invece esplorato tale possibilità, limitandosi a un diniego secco.
Infine, il Collegio valorizza un dato significativo: il legislatore, con l’art. 7 del D.L. n. 71/2024, convertito dalla L. n. 106/2024, ha istituito percorsi di specializzazione per chi ha svolto formazione sul sostegno all’estero, disciplinati dal D.I. n. 77/2025. Il Ministero ha ammesso a tali percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero in questione, rilasciato dalla stessa università spagnola, ritenendolo evidentemente conforme ai requisiti di qualità. Da ciò discende l’irragionevolezza del diniego impugnato: se quel titolo è valido per l’ammissione ai percorsi agevolati, non si comprende perché misure compensative adeguate non possano colmare le differenze formative. La sentenza accoglie quindi il ricorso e annulla il diniego, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, effettuando un’analisi approfondita della formazione e dell’esperienza complessiva dell’interessata anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
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Nota della Redazione
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