Cambio di destinazione d’uso e presunzioni del piano delle funzioni (TAR Toscana n. 463 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di piano delle funzioni e mutamenti di destinazione d’uso, la destinazione attuale dell’immobile si presume legittima sulla base di qualunque atto pubblico, o comunque in possesso dell’amministrazione, formato in data anteriore all’entrata in vigore del piano, e non necessariamente di un titolo edilizio. Tali atti hanno natura presuntiva e cedono di fronte alla prova di una diversa destinazione autorizzata, ma la presunzione è idonea a fondare il rilievo del mutamento di destinazione giuridicamente rilevante. Il mutamento intervenuto anteriormente al 1972, quando non richiedeva autorizzazione o concessione edilizia, rientra nello ius utendi del proprietario e deve considerarsi avvenuto de jure. Il termine quinquennale di efficacia delle previsioni del piano delle funzioni non si applica alla ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del patrimonio esistente.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare situata nel centro storico di un comune toscano, destinata a uso ufficio, presenta una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso a residenziale. Il Comune vieta l’esecuzione delle opere ai sensi dell’art. 145, comma 6, della LRT 65/2014, rilevando il contrasto con il vigente piano delle funzioni, che nel Settore Urbano 1 – Centro Storico non ammette il passaggio a destinazioni residenziali. L’amministrazione fonda il proprio convincimento su pratiche edilizie di archivio dalle quali risulta che l’unità aveva assunto, fin dal 1972, destinazione diversa da quella residenziale.
Il ricorrente impugna il divieto deducendo la decadenza del piano delle funzioni per decorso del termine quinquennale, la natura meramente fattuale dei successivi mutamenti di destinazione rispetto alla originaria legittimazione residenziale, e l’estraneità dell’attività di procacciatore di affari alle funzioni commerciali e artigianali considerate dal piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura sulla decadenza. Il regime del piano delle funzioni è dettato dalle fonti vigenti al momento della sua approvazione e, quindi, dalla LRT 1/2005. L’art. 55, comma 4, di quella legge elenca le categorie di previsioni urbanistiche a durata quinquennale; tra esse non rientra la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del patrimonio esistente.
Quanto alla seconda doglianza, il piano delle funzioni richiama la corrispondente previsione della legge regionale e stabilisce che deve presumersi legittima la destinazione d’uso attuale risultante da atti pubblici, da atti in possesso della pubblica amministrazione o da posizioni catastali formati anteriormente alla sua entrata in vigore. Gli atti richiamati non si identificano necessariamente in provvedimenti autorizzativi di natura edilizia: è sufficiente qualunque atto pubblico o comunque presente agli atti comunali, anteriore al piano, dal quale si evinca l’attività svolta nell’immobile.
Il Tribunale aggiunge che, anche volendo ritenere la natura presuntiva di tali atti recessiva di fronte alla prova di una diversa destinazione autorizzata da uno specifico titolo edilizio, la conclusione del Comune resterebbe corretta. Dall’istruttoria è emerso che l’unità ha assunto almeno dal 1972 una destinazione diversa da quella residenziale originaria. A quella data il mutamento funzionale non richiedeva autorizzazione o concessione edilizia, rientrando nello ius utendi della proprietà, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1982, n. 52: il passaggio alla destinazione commerciale o artigianale deve quindi considerarsi avvenuto de jure, con il conseguente rilievo del mutamento di destinazione.
Infine, il motivo sull’attività di procacciatore di affari non è accolto. Alla data di entrata in vigore del piano nei locali si svolgeva commercio di prodotti elettronici e attività di servizi legati all’elettronica, riconducibili alle funzioni rispetto alle quali lo strumento non ammette il passaggio a residenza.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.500 e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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