Acquisizione gratuita dell’area abusiva anche verso il proprietario estraneo all’abuso (TAR Toscana n. 464 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione dell’opera abusiva va rivolto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, non solo al responsabile dell’abuso ma anche al proprietario dell’area, a prescindere da qualunque accertamento sulla sua colpevolezza. Il proprietario è tenuto a dare esecuzione all’ordine e, in caso di inottemperanza, subisce le conseguenze previste dalla legge, salvo che provi di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino. La responsabilità del proprietario non si fonda sull’illecito altrui ma sul rapporto con la res, dando luogo a situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario. L’omessa o imprecisa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area che sarà acquisita non ne determina l’illegittimità, essendo l’indicazione requisito della distinta misura sanzionatoria dell’acquisizione gratuita.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno sul quale un terzo ha realizzato un’opera abusiva. Il Comune di Fiesole, accertato l’abuso, ne ha ordinato la demolizione. La società ha dato esecuzione all’ordine, ma dopo la scadenza del termine di novanta giorni indicato nel provvedimento. Il Comune, preso atto dell’inottemperanza, ha quindi adottato l’ordinanza di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 196 L.R. Toscana n. 65/2014, irrogando contestualmente la sanzione pecuniaria.
La ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo di essere estranea alla commissione dell’illecito edilizio e contestando le modalità di individuazione dell’area acquisita. Ha inoltre chiesto l’accertamento della propria estraneità alla sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo muove dalla premessa che l’acquisizione gratuita non potrebbe operare verso il proprietario totalmente estraneo all’abuso. Il Collegio respinge la tesi richiamando l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001: l’obbligo di rimuovere l’opera grava sul proprietario dell’area a prescindere da ogni accertamento sulla sua colpevolezza. Il provvedimento ripristinatorio è rivolto al titolare del rapporto con il bene, non all’autore materiale dell’intervento.
Il proprietario, al pari del responsabile, è quindi tenuto a eseguire l’ordine e, in caso di inottemperanza, subisce le conseguenze di legge. Resta salva la possibilità di dimostrare di aver attivato iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino, circostanza che nel caso concreto non ricorre. Il Collegio richiama sul punto TAR Napoli, sez. IV, n. 1847 del 2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 5700 del 2020.
Il TAR esclude poi i prospettati dubbi di incostituzionalità. La responsabilità del proprietario non deriva dall’illecito commesso da altri, ma dal suo rapporto con la res, che genera situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario: un pati, non potendosi opporre alla demolizione, e un obbligo di collaborazione attiva al ripristino della legalità (Cons. Stato, sez. VI, n. 3391 del 2017; TAR Firenze, sez. III, n. 234 del 2017). La disciplina non è irragionevole, poiché l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio giustifica il coinvolgimento del soggetto che ha la disponibilità dell’area, il quale può rivalersi dei costi sul responsabile.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che l’individuazione dell’area pertinenziale sia avvenuta solo nel provvedimento di accertamento e non nell’ordine di demolizione. Il motivo è infondato: l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, poiché l’indicazione costituisce requisito della distinta misura sanzionatoria (Cons. Stato, sez. VI, n. 7672 del 2020).
Il terzo motivo è dichiarato irrituale e comunque infondato: il Comune ha inteso porre la sanzione pecuniaria a carico anche della proprietaria, individuandola espressamente come obbligata in solido. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione verso il Ministero intimato.
Nota della Redazione
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