Cittadinanza e precedenti penali: il diniego regge sul reato ostativo (Cons. Stato n. 3379 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione non sottrae il diniego al sindacato giurisdizionale di legittimità e all’eccesso di potere. Il provvedimento di rigetto deve dare conto, in chiave comparativa, anche degli elementi favorevoli addotti dall’istante, quali i vincoli familiari e l’integrazione sul territorio. La carenza di tale comparazione integra un vizio di motivazione. Essa tuttavia non determina l’annullamento quando il diniego trova sostegno in un motivo autonomo e sufficiente: la sussistenza, alla data di adozione del provvedimento, di una condanna per reato ostativo ai sensi dell’art. 6 legge n. 91/1992, non ancora estinta per effetto della riabilitazione richiesta ma non ancora concessa. In tal caso ogni ulteriore censura resta recessiva.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, presenta nel febbraio 2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il Prefetto respinge la domanda rilevando la pericolosità sociale del richiedente, desunta da due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, la seconda delle quali risalente al 1998.

Il TAR Emilia-Romagna respinge il ricorso. Il giudice di primo grado ritiene il diniego adeguatamente motivato e corroborato dai plurimi precedenti penali, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione. Propone appello il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 9, primo comma, lett. f), legge n. 91/1992, la carenza di istruttoria e di motivazione e il mancato esame dei vincoli familiari, essendo moglie e figli cittadini italiani.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li dichiara infondati, confermando la sentenza con diversa motivazione. Il primo passaggio corregge il ragionamento del TAR: l’argomento della carenza sopravvenuta di interesse, desunta dall’inattività difensiva quadriennale della parte dopo la fase cautelare, non è condivisibile. Tale affermazione non trova sostegno nella disciplina processuale e non è sorretta da specifiche ragioni di fatto, né è stata resa alcuna pronuncia di improcedibilità.

La Corte ritiene parimenti errata la parte in cui il TAR ha escluso i vizi motivazionali. I provvedimenti dell’amministrazione, dal preavviso di rigetto al diniego finale, contengono solo il riferimento ai reati, senza alcuna valutazione comparativa degli elementi di segno opposto addotti dall’istante. Il richiamo all’ampiezza del potere discrezionale non è sufficiente. Per pacifica giurisprudenza, richiamata con la Sez. III n. 723 del 2025, la materia non si sottrae al sindacato giurisdizionale sui parametri normativi e sull’eccesso di potere.

Sul punto l’appello sarebbe fondato. Esso è però respinto per una ragione diversa e assorbente. La difesa dell’appellante ammette che per la condanna del 1998, relativa a reato ostativo ex art. 6 legge n. 91/1992, è stata presentata istanza di riabilitazione per ottenere l’estinzione degli effetti penali del patteggiamento ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. pen.. Alla data del provvedimento impugnato, dunque, quella sentenza era ancora ostativa.

Il Collegio qualifica tale dato come motivo autosufficiente a sorreggere la legittimità del diniego, sia sul piano del generale potere valutativo dei precedenti penali, richiamando la Sez. III n. 1821 del 2026, sia con riguardo allo specifico titolo di reato. Ogni argomento sui vizi del provvedimento diventa perciò recessivo, residuando un dato dirimente e impeditivo della pretesa.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese, anche in ragione della costituzione dell’amministrazione in udienza senza difese scritte. Resta ferma la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova domanda all’esito della preannunciata riabilitazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 445 c.p.

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