I campi da padel sono nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire (TAR Lazio n. 14330 del 19.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un campo da padel, così come la conversione di un preesistente campo sportivo in campo da padel, costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire. Ne consegue che la S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire presentata per tali interventi è inidonea e improduttiva di effetti, non essendo invocabile il regime dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né il consolidamento per decorso del termine annuale, trattandosi di poteri di vigilanza e ripristino della legalità ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 aventi natura doverosa e vincolata.

Il Fatto

Alcuni proprietari di unità immobiliari site in un condominio prospiciente l’area dell’ex Istituto Sant’Ivo apprendevano, a seguito di accesso agli atti, che in quel compendio era stata assentita, mediante S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, la realizzazione di una palestra e di quattro campi da padel. Ritenendo illegittimo il titolo edilizio, presentavano diffida per il riesame e l’esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune, contestando la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e deducendo che, per caratteristiche costruttive e incidenza permanente sul territorio, dovesse configurarsi quale nuova costruzione, come tale soggetta a permesso di costruire. Il Comune respingeva l’istanza; i ricorrenti impugnavano il diniego, unitamente agli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, ritenendo il provvedimento di diniego dell’esercizio dei poteri inibitori sicuramente lesivo e rilevando che i ricorrenti avevano allegato e provato il concreto pregiudizio derivante dall’aumento delle immissioni sonore e luminose e dal deprezzamento degli immobili.

Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso sul rilievo che l’impostazione del Comune, fondata su una circolare che qualificava la trasformazione di un campo sportivo in campo da padel come ristrutturazione edilizia, è contraddetta dal consolidato orientamento giurisprudenziale. La realizzazione di un campo da padel, per la posa in opera di massetto in cemento, tappeto in fibra sintetica e barriere in vetro temperato, incide sul territorio in termini di modifica permanente dello stato dei luoghi, integrando gli estremi della nuova costruzione.

La valutazione dell’intervento non può inoltre essere atomistica, ma deve considerare la complessiva consistenza e funzione delle opere, secondo il principio per cui gli abusi edilizi si valutano unitariamente nella loro globalità.

Il TAR ha quindi escluso l’applicabilità del regime dell’autotutela e del consolidamento per decorso del termine annuale: poiché la S.C.I.A. è stata presentata per un intervento sottratto al suo ambito applicativo, è rimasta improduttiva di effetti sin dall’origine, e l’amministrazione era tenuta a dichiararne l’inefficacia. L’azione amministrativa va inquadrata nell’esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, aventi natura doverosa e non soggetti a termini decadenziali.

Accertata l’inidoneità del titolo utilizzato e la necessità del permesso di costruire, il Collegio ha ritenuto assorbite le ulteriori censure e ha annullato i provvedimenti impugnati e la circolare limitatamente alle disposizioni gravate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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