Ottemperanza al giudicato sull’equa riparazione: spettano interessi ma non rivalutazione (TAR Puglia n. 1362 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio che ha riconosciuto l’equa riparazione ex legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza del Ministero della Giustizia e ordina l’esecuzione del giudicato, con fissazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Sulle somme dovute spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. La rivalutazione monetaria non è dovuta d’ufficio: trattandosi di debito di valuta, il creditore deve allegare e provare il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., onere che, se non assolto, comporta il rigetto della relativa domanda.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al decreto decisorio con cui la Corte di Appello di Lecce, in sede di equa riparazione per irragionevole durata del processo, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di € 2.500,00 e, in favore del difensore distrattario, delle spese del procedimento.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato, corrispondendo le somme dovute oltre interessi e rivalutazione monetaria, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto azionato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato.
Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il TAR ha verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha poi accertato che il ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di altre azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, come richiesto dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
Ha inoltre rilevato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione di tali dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Da ciò ha fatto discendere l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di rivalutazione monetaria. In presenza di un debito di valuta, quale è l’indennizzo ex legge n. 89/2001, la rivalutazione può essere accordata solo se il creditore allega e prova, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
Il TAR ha quindi nominato, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, escludendo un compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive successive all’emissione del decreto.
Nota della Redazione
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