Campionatura tardiva: legittima l’esclusione e inibito il soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 7073 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La campionatura richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione, ove sia destinata alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione di un punteggio, costituisce elemento essenziale della proposta e non semplice strumento dimostrativo. La sua produzione oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte equivale a mancata produzione e legittima l’esclusione dalla procedura, senza che rilevi la qualificazione formale dell’adempimento. Il soccorso istruttorio non è attivabile, perché la regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta si risolverebbe in una lesione della par condicio tra i concorrenti. La clausola che commina l’esclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, essendo correlata a un requisito sostanziale dell’offerta e non a un adempimento meramente formale.

Il Fatto

Una società ha partecipato a una procedura aperta indetta per la fornitura di filtri e materiali destinati alle aziende sanitarie regionali, articolata in più lotti. Il disciplinare di gara imponeva a ciascun concorrente di depositare, per ogni lotto, una campionatura di tre pezzi, a titolo gratuito, entro il medesimo termine previsto per la presentazione delle offerte, comminando espressamente l’esclusione in caso di inosservanza.

La società ha consegnato i campioni due giorni dopo la scadenza. La stazione appaltante l’ha esclusa, dapprima rappresentando l’omessa presentazione della campionatura e poi, in sede di riscontro a un’istanza di autotutela, precisando che la consegna era stata tardiva. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erronea qualificazione della campionatura, la nullità della clausola espulsiva per violazione del principio di tassatività e il difetto di motivazione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto verificato la procedibilità dell’appello. La documentata impugnazione dell’aggiudicazione intervenuta nel corso del giudizio su alcuni lotti rende la controversia ancora attuale; ogni valutazione sulla tempestività di quella impugnazione spetta al giudice amministrativo adito.

Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo richiamando il tenore inequivoco del § 16.4 del Disciplinare. La clausola richiedeva il deposito dei campioni entro lo stesso termine delle offerte e comminava l’esclusione per l’inosservanza. Da qui due conseguenze. La prima: diventa irrilevante stabilire se la campionatura fosse o meno elemento essenziale dell’offerta, poiché tale qualità si evince sia dalla sua valutazione ai fini del punteggio sia dall’espressa previsione espulsiva. La seconda: la stazione appaltante non poteva attivare il soccorso istruttorio, che avrebbe leso la par condicio tra i concorrenti.

È caduto anche il secondo motivo. La Sezione ha osservato che, quando la lex specialis non assegna alla campionatura una funzione meramente dimostrativa ma la considera elemento essenziale da valutare per l’attribuzione del punteggio, è del tutto legittimo che l’obbligo sia assistito da comminatoria di esclusione. Il principio di tassatività non è quindi violato. Sul punto il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 1238 del 2024, n. 3996 del 2017 e n. 3246 del 2017.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha condiviso l’avviso del primo giudice: la motivazione dell’esclusione era già chiara e sufficiente, perché alla stregua della legge di gara la produzione tardiva equivaleva a mancata produzione. Il riscontro all’istanza di autotutela ha soltanto esplicitato le ragioni già contenute nell’atto, senza integrazione postuma illegittima.

La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio. La decisione è stata assunta applicando il principio della ragione più liquida, richiamato con riferimento a Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015 e Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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