Graduatoria PSR, giudicato implicito su assorbimento e verifica dei dati EIP (TAR Puglia n. 1228 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda già proposta in un precedente giudizio e ivi non esaminata per assorbimento non può essere riproposta se la parte non ha censurato la stessa statuizione di assorbimento, contestandone i presupposti applicativi e la ricaduta sulla decisione: si forma sul punto un giudicato implicito che consolida la valutazione operata. È legittima l’istruttoria amministrativa che verifichi l’attendibilità delle autodichiarazioni contenute nel business plan, non esaurendosi il procedimento nella sola acquisizione delle stesse. Il riferimento alla produzione lorda vendibile non introduce un motivo nuovo rispetto al prezzo unitario, essendone la diretta conseguenza aritmetica. La doglianza che resti su un piano meramente formalistico, senza allegare il dato concreto ritenuto congruo, non consente di sindacare la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla selezione della Misura 6 del PSR Puglia 2014-2020, c.d. “Pacchetto Giovani”, con un progetto per una serra e un vivaio fuori terra. Nella prima graduatoria unica regionale si collocava in posizione utile; all’esito della verifica tecnico-amministrativa, l’Autorità di Gestione rilevava la non congruità del prezzo indicato nel business plan e azzerava il punteggio del c.d. “Principio 2”, con conseguente collocazione in posizione non utile.
Avverso la graduatoria la ricorrente proponeva ricorso, accolto con una precedente sentenza per il carattere parziale dell’istruttoria, condotta solo su alcuni concorrenti. L’Amministrazione rideterminava la graduatoria su tutte le domande; la società restava in posizione non utile e impugnava la nuova determinazione, reiterando le censure sull’azzeramento della propria performance economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione in rito della Regione. La domanda oggi riproposta era già stata formulata nel precedente giudizio, definito con l’accoglimento di un motivo subordinato e con assorbimento della domanda principale. L’accoglimento del motivo subordinato ha soddisfatto il solo interesse strumentale, non quello prevalente all’attribuzione di un punteggio positivo.
Da qui la conseguenza processuale. La ricorrente avrebbe dovuto censurare la stessa statuizione di assorbimento, contestandone i presupposti e l’incidenza sulla decisione, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, 26.10.2015 n. 21702 e Cass. civ., sez. I, 12.07.2016 n. 14190. In difetto, la questione non è più proponibile per essersi formato un giudicato implicito; gli esiti istruttori già acquisiti non sono più censurabili e la loro trasposizione nella graduatoria impugnata ha carattere meramente confermativo.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Il Collegio esamina comunque il merito, reputandolo infondato. Respinta è l’argomentazione secondo cui la motivazione finale, incentrata sulla produzione lorda vendibile, sarebbe difforme dal preavviso fondato sul prezzo unitario: la produzione lorda vendibile è diretta conseguenza del prezzo di vendita, di cui costituisce uno dei fattori.
Quanto alla dedotta mancanza di contraddittorio sulle fonti del prezzo di mercato, la censura resta su un piano meramente formalistico, senza offrire neppure un principio di prova sul prezzo medio ritenuto congruo e sulle colture da realizzarsi. Manca così il parametro per verificare la discrezionalità tecnica dell’Ente. La produzione documentale regionale esclude, inoltre, che il prezzo medio sia stato determinato senza confronto con le categorie di settore. Anche ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, la doglianza resta astratta.
Infine, la tesi secondo cui l’istruttoria avrebbe dovuto arrestarsi alle sole autodichiarazioni contrasta con il canone di efficienza dell’azione amministrativa e con la ratio della misura, volta a finanziare investimenti potenzialmente proficui; essa premierebbe progetti sovrastimati e irrealistici. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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