Canone agri marmiferi e contributo di estrazione tra giurisdizione e discrezionalità regionale (TAR Toscana n. 1401 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le determinazioni con cui l’amministrazione fissa i valori unitari di mercato per tonnellata dei materiali di cava, approva le schede merceologiche e determina conseguentemente canone di concessione e contributo di estrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Esse involgono accertamenti tecnici relativi a presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, ossia la qualità della produzione propria di ciascuna cava e il suo prezzamento. Il contributo di estrazione differenziato per la zona apuoversiliese non costituisce tributo, ma indennizzo disposto a favore della collettività per i danni conseguenti allo sfruttamento della risorsa marmo, e trova fondamento nella competenza regionale esclusiva in materia di cave. La maggiorazione non viola il principio di eguaglianza, l’art. 41 Cost. né i principi eurounitari di libertà di stabilimento e concorrenza, trovando giustificazione nella tutela di motivi imperativi di interesse generale.

Il Fatto

Quattro società esercenti attività di escavazione del marmo impugnavano davanti al TAR Toscana la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva confermato nella misura massima del 5% l’aliquota per la determinazione del canone di concessione degli agri marmiferi, nonché le determinazioni dirigenziali che avevano fissato i valori unitari di mercato, approvato le schede merceologiche e quantificato canone e contributo di estrazione.

Le ricorrenti contestavano il quadro normativo regionale nel suo complesso, deducendo la violazione di principi eurounitari, l’illegittimità costituzionale della disciplina del contributo e il difetto di motivazione della delibera consiliare. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disponeva anzitutto la riunione dei ricorsi, per la sostanziale sovrapposizione delle censure avverso i medesimi atti, e ne distingueva il contenuto in due gruppi. Il primo investiva le questioni di diritto eurounitario e costituzionale riferite all’intero quadro normativo regionale; il secondo, coincidente col quarto motivo, censurava gli atti determinativi dei valori di mercato, delle schede merceologiche e degli importi.

Su tale secondo gruppo il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario. Richiamando propri precedenti in materia di impugnazione delle medesime determinazioni, osservava che le decisioni dell’amministrazione erano state rese attraverso accertamenti tecnici relativi a presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, cioè mediante l’accertamento della qualità della produzione di ciascuna cava e il suo prezzamento.

Passando al primo gruppo, il Collegio riteneva infondate le censure di incompatibilità eurounitaria e di illegittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 L.R. n. 35/2015. La differenziazione del contributo tra zona apuoversiliese e restante territorio regionale trovava ragione nella particolarità paesaggistica dell’area e nella qualità dei materiali estratti, secondo la motivazione esplicitata nelle premesse della legge regionale. Il contributo non è tributo ma indennizzo, con la conseguenza che la relativa misura non si fonda sulla capacità contributiva bensì sull’impegno pubblico e sul pregiudizio patito dalla collettività. Nessuna lesione, quindi, del principio di eguaglianza o dell’art. 41 Cost., che consente limitazioni dell’iniziativa economica per salvaguardare ambiente e paesaggio.

Quanto alla competenza regionale, il Tribunale ribadiva che essa deriva dall’art. 62 del d.P.R. n. 616/1977 e ha carattere esclusivo ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., anche in assenza di una previa statuizione statale. Il motivo avverso la delibera consiliare era infondato: gli atti a contenuto generale non richiedono specifica motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 241/1990 e, nel caso concreto, la delibera recava comunque congrua motivazione in ordine ai fattori ponderati e all’andamento del comparto.

I ricorsi, previa riunione, erano pertanto in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e in parte respinti, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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