Conversione del permesso speciale ammessa dalla norma transitoria (TAR Toscana n. 1400 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, fa salva la facoltà di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro quando il titolo era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della riforma. Il diniego fondato sulla sola abrogazione della lettera a) del comma 1-bis dell’art. 6 D. Lgs. n. 286/1998 è illegittimo, perché trascura la norma transitoria espressa. L’Amministrazione è tenuta a riesaminare l’istanza verificando i requisiti di legge, non a dichiararla irricevibile in ragione della data di presentazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato nel luglio 2022, con scadenza nell’aprile 2024. Nel maggio 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L’Ufficio Immigrazione respingeva l’istanza nel luglio 2023, rilevando che la legge n. 50/2023 aveva abrogato la possibilità di conversione e che la domanda, presentata dopo l’entrata in vigore della riforma, doveva ritenersi irricevibile. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare era respinta per mancanza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta lettura del regime transitorio conseguente alla riforma del 2023. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 contiene una disposizione espressa: i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza, ma resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

Il TAR applica questa previsione al caso concreto. Il titolo del ricorrente era ancora in corso di validità quando la norma è entrata in vigore. Ne deriva che la disciplina transitoria avrebbe dovuto trovare applicazione.

La motivazione del provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’avvenuta abrogazione e sulla data di presentazione dell’istanza. Il Collegio ritiene questa lettura parziale: la norma transitoria fa salva la convertibilità proprio per i titoli validi al momento della riforma, e la data della domanda non è elemento idoneo a escluderla.

Il ricorso è quindi fondato. Il provvedimento è annullato e l’Amministrazione dovrà esaminare nuovamente l’istanza, conformandosi alle statuizioni della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione. Il Collegio liquida inoltre, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, l’onorario in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con aggiunta di spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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