Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta presso il Comune (TAR Sicilia n. 1488 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo non opposto e munito di formula esecutiva, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, detratte le somme già corrisposte. La ritualità della procedura presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata l’inadempienza non giustificata, il Collegio fissa un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando il titolo riconosca già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo e sussistano obiettive difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento in proprio favore della somma di 16.211,00 euro, oltre accessori e spese legali. Il titolo era stato munito di formula esecutiva e notificato all’ente.

Il deducente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di ottemperanza e, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’ente intimato non si è costituito in giudizio. Il ricorso è stato deciso alla camera di consiglio del 6 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata, per effetto della notificazione del titolo esecutivo e della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato, e il titolo per cui è causa risulta tuttora non ottemperato dall’ente intimato.

Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza. Deve quindi affermarsi la persistenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di dare integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo per le somme dovute, detratte le somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.

Il Collegio fissa in novanta giorni, decorrenti dalla notifica o comunicazione della decisione, il termine per il pagamento del credito. Non sono riconosciute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà in via sostitutiva, su istanza di parte e nell’ulteriore termine di novanta giorni, un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro dirigente delegato in possesso della necessaria professionalità. Il Collegio non fissa l’ulteriore somma richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto, da un lato, che il titolo riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo e, dall’altro, delle specifiche difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 700,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro i termini di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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