Revoca del nulla-osta e dovere di soccorso procedimentale del responsabile del procedimento (TAR Toscana n. 1574 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del nulla-osta all’assunzione per lavoro subordinato, l’Amministrazione non può definire il procedimento con la revoca per mancanza di asseverazione quando il datore di lavoro abbia chiesto il differimento del termine per produrla. Il responsabile del procedimento è tenuto ad attivare il dovere di soccorso di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, chiedendo la rettifica o l’integrazione delle dichiarazioni e istanze incomplete. È illegittimo il diniego di differimento fondato sull’assunto che i documenti dovessero essere caricati con l’istanza, se non emergono ragioni per chiudere il procedimento in un lasso di tempo brevissimo. L’archiviazione delle pratiche non può opporsi alla successiva trasmissione dell’asseverazione necessaria.
Il Fatto
Tre lavoratori extracomunitari impugnavano davanti al TAR Toscana altrettanti provvedimenti di revoca del nulla-osta all’assunzione per lavoro subordinato, rilasciati su domanda del datore di lavoro e revocati dalla Prefettura – U.T.G. di Firenze in data 15 maggio 2023. La revoca si fondava sulla mancanza di asseverazione.
Con tre distinte ordinanze cautelari la domanda veniva accolta e veniva fissata l’udienza pubblica. I ricorsi, riuniti per identità di fattispecie, giungevano così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riteneva preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi, considerata la medesima fattispecie sottesa, e li reputava ricevibili, non risultando provata una conoscenza dei provvedimenti impugnati anteriore all’accesso agli atti.
Nel merito il TAR richiamava le ragioni già evidenziate in sede cautelare. A fronte della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 3 maggio 2023, il datore di lavoro aveva chiesto in data 10 maggio 2023 il differimento del termine per la presentazione dell’asseverazione. L’Amministrazione aveva opposto un diniego, sostenendo che i termini della comunicazione di avvio non potevano essere sospesi e che i documenti avrebbero dovuto essere caricati già con l’istanza.
Il procedimento veniva poi chiuso con le revoche del 15 maggio 2023, a distanza di soli dodici giorni dal suo inizio. In tal modo l’Amministrazione obliterava la regola generale dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che consente al responsabile del procedimento di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Non erano emerse ragioni per definire il procedimento in un lasso di tempo così breve.
Da ciò il Tribunale traeva che l’Amministrazione non poteva legittimamente trincerarsi dietro il mero fatto dell’archiviazione delle pratiche, a fronte della successiva trasmissione della necessaria asseverazione. Il complessivo contegno dell’Amministrazione risultava pertanto illegittimo. I ricorsi venivano accolti e i provvedimenti impugnati annullati, con compensazione delle spese di lite in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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