Condono edilizio e ordine di rimessione in pristino estraneo ai poteri della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2321 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici anche relativi, purché istituiti prima dell’esecuzione dell’intervento. In Sicilia il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 citato nella sua integralità rende inapplicabile il diverso indirizzo espresso dal C.G.A.R.S. con il parere n. 291/2010, superato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Sono pertanto sanabili, in area vincolata, i soli interventi di minore rilevanza, non quelli comportanti nuova superficie o volume. Nel procedimento di condono la Soprintendenza rende un parere vincolante, ma non può definire il procedimento né ingiungere la rimessione in pristino, competenza riservata al Comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La ricorrente presenta nel 2004 al Comune istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, per un locale deposito interrato posto a servizio di un fabbricato preesistente, dichiarando una superficie non residenziale di mq 48,55, con realizzazione asseritamente anteriore al 30.9.1995.

La Soprintendenza, con nota del 31.5.2023, nega l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 e ordina la rimessione in pristino. La ricorrente impugna il diniego, la circolare e il rigetto implicito del ricorso gerarchico; con motivi aggiunti censura il successivo diniego comunale del 19.1.2024. Resiste la sola Amministrazione regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata la censura sulla notifica al tecnico anziché all’istante. La comunicazione ex art. 21-bis della legge n. 241/1990 non è elemento costitutivo dell’atto e il vizio di notifica produce nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo la destinataria impugnato l’atto.

Superata la questione dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, il Tribunale rileva che il territorio era già sottoposto a tutela paesaggistica in forza del decreto presidenziale regionale n. 5098 del 1966 e dei decreti assessoriali del 1979. La censura sulla pretesa assenza di vincoli cogenti è quindi respinta.

Nel merito, i giudici richiamano la Corte costituzionale n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 e chiarito come l’art. 32, comma 27, lettera d) attribuisca carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Ne deriva l’insanabilità delle opere comportanti nuova superficie o volume, secondo l’indirizzo del Consiglio di Stato, che non distingue tra volumi interrati e fuori terra. La circolare n. 2/2022 si sottrae alle censure, anche in ordine alla lamentata disparità di trattamento, poiché la declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc e il diniego costituisce atto vincolato.

È invece fondato l’ultimo motivo. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi: la Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere il parere, pur vincolante. Il Tribunale annulla quindi la nota nella sola parte relativa all’ordine di rimessione in pristino, respinge i motivi aggiunti e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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