Tariffe portuali alaggio e varo illegittime senza istruttoria sui costi (TAR Liguria n. 12 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei corrispettivi dovuti per l’utilizzo di un’area demaniale in concessione destinata al servizio di alaggio e varo rientra nel potere dell’autorità concedente e deve fondarsi su un’istruttoria analitica dei costi effettivi del servizio. In difetto, la tariffa non assume natura compensativa e finisce per avere natura sostanzialmente tributaria, in contrasto con il principio di legalità dell’imposizione. Il vizio di carenza di istruttoria è radicale e non può essere sanato dagli elementi integrativi prodotti dalle parti resistenti in corso di giudizio. La qualificazione del provvedimento segue il potere concretamente esercitato, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’amministrazione.
Il Fatto
Il porto di Imperia si articola in un’area turistica, gestita in concessione demaniale da una società in house del Comune, e in un’area cantieristica affidata in concessione a un consorzio di operatori. L’accesso al mare dei cantieri avviene attraverso un corridoio che ricade nella concessione della società in house: per le operazioni di alaggio e varo le imprese consorziate devono quindi utilizzare una striscia di demanio nella disponibilità della concessionaria.
Fino al 2020 il consorzio versava un canone comprensivo dell’uso dei mezzi di sollevamento. Venuto meno il contratto di affitto d’azienda relativo a tali mezzi, la concessionaria ha proposto nuove tariffe, recepite dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 61 del 2022, con una riduzione forfetaria del 20%. Il consorzio e cinque imprese hanno impugnato la delibera davanti al TAR, contestando l’eccessività delle tariffe e l’assenza di istruttoria sui costi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto il motivo di incompetenza. Ricorda che i comuni, quali autorità concedenti del demanio marittimo in ambito portuale, hanno il potere di stabilire le tariffe per l’uso dei beni da parte dei terzi, e che anche le modifiche delle tariffe fissate in concessione devono essere approvate dall’autorità concedente.
Nel caso concreto la delibera di Giunta utilizza impropriamente la formula della “presa d’atto” delle tariffe inviate dalla concessionaria. Il Collegio ritiene tuttavia che la qualificazione giuridica debba risalire al potere effettivamente esercitato, a prescindere dal tenore letterale. Dalla lettura coordinata della delibera e del verbale del CdA della concessionaria emerge infatti che quest’ultima era consapevole di esercitare un mero potere di proposta, riservata l’approvazione alla Giunta: il provvedimento costituisce quindi vera e propria approvazione tariffaria. La censura è respinta.
È invece fondato il primo motivo. Il TAR chiarisce che la determinazione dei corrispettivi per l’uso del corridoio avrebbe richiesto un’istruttoria idonea a dimostrare che gli importi trovano corrispondenza nel costo effettivo della prestazione, per evitare un’imposizione priva di giustificazione economica. Richiama sul punto T.A.R. Liguria, sez. II, 9 aprile 2021, n. 309, resa in materia di servizi portuali.
L’Amministrazione, su proposta della concessionaria, si è limitata ad applicare una riduzione forfetaria del 20% delle tariffe previgenti, senza alcun dato analitico. Il costo del servizio era riconducibile a due sole voci — i costi della concessione e quelli di manutenzione della soletta del corridoio — che non sono state quantificate in alcun atto. La richiesta di “integrazioni all’istruttoria” formulata dal Comune nel 2023 assume, per il Collegio, valenza confessoria dell’assenza di un’istruttoria preventiva.
Né le carenze sono addebitabili al consorzio per la mancata comunicazione dei dati sulle imbarcazioni: tali informazioni non erano ostative alla determinazione del costo, poiché la concessionaria, avendo gestito i mezzi fino al 2020, era in grado di ricostruirli. Il ricorso è accolto, con annullamento della delibera n. 61/2022, assorbite le ulteriori censure; spese liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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