Incarico di direzione di struttura complessa: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 191 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. L’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 devolve espressamente al giudice ordinario le controversie sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, perché tali incarichi attengono alla gestione del rapporto e non alla sua instaurazione. Il comma 4 del medesimo articolo riserva al giudice amministrativo soltanto le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione dei dipendenti pubblici. Le modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022, che pure hanno incrementato la procedimentalizzazione della selezione e previsto una graduatoria vincolante per il direttore generale, non mutano la natura dell’incarico e non incidono sul riparto di giurisdizione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta da un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa in disciplina chirurgica. Si è classificata al secondo posto con 86,958 punti, mentre il primo posto è stato conseguito da altro candidato con 87,567 punti.
Ritenendo l’esito sfavorevole conseguenza di errori di valutazione dei titoli e dei colloqui, la ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione, la relazione di valutazione, la scheda dei punteggi e la deliberazione di conferimento dell’incarico. Ha dedotto la sottovalutazione degli incarichi di alta specializzazione, l’omessa valutazione di un incarico di responsabile di modulo funzionale, un errore di calcolo in favore del controinteressato e, in subordine, la violazione della parità di genere per la composizione maschile della Commissione. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione di giurisdizione, già disattesa in sede cautelare sulla base della natura concorsuale della procedura. Ad un più attento esame, il Tribunale ha ritenuto di non poter confermare quella conclusione, richiamando la più recente evoluzione giurisprudenziale.
Il punto di partenza è l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Il comma 1 devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Il comma 4 riserva invece al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti.
Su questa base il Tribunale ha ricostruito la disciplina dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico; gli incarichi di direzione di struttura complessa vengono conferiti a chi è già stato assunto nel ruolo. La selezione contestata attiene dunque al conferimento di un incarico dirigenziale, non a un concorso per assunzione.
Il Collegio ha richiamato la propria recente pronuncia (TAR Liguria, sez. I, n. 941 del 22 novembre 2023) e la giurisprudenza ivi citata (Cass., SU, n. 13491/2021 e n. 6455/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 1850/2019). Ha poi osservato che la legge n. 118/2022, pur incrementando la procedimentalizzazione, non incide sul riparto, come confermato da plurime pronunce amministrative (TAR Lombardia, Milano, sez. V, n. 2872/2023; TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1342/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1012/2023; TAR Piemonte, sez. I, n. 1149/2022).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.