Pratiche commerciali scorrette tra informazioni omissive e preattivazione di servizi a pagamento (Cons. Stato n. 3296 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2005, la comunicazione promozionale che, nel proporre offerte di recupero clienti, indichi solo volumi di traffico e prezzo e ometta costi ulteriori e vincoli contrattuali. La circostanza che il messaggio rinvii al punto vendita o a un link non sana l’omissione, dovendo valutarsi i limiti del mezzo e l’idoneità del consumatore medio a disporre subito delle informazioni essenziali. Costituisce violazione dell’art. 65 del Codice del consumo la preattivazione di servizi accessori a pagamento, disattivabili solo dopo la sottoscrizione, senza consenso espresso del consumatore. Il giudice amministrativo esercita sul provvedimento sanzionatorio un sindacato pieno, ma non può sostituire le valutazioni riservate all’Autorità, ivi compresa la reiezione degli impegni.

Il Fatto

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito di segnalazioni di un operatore concorrente e di consumatori, avviava un procedimento nei confronti di una società di telefonia mobile per due condotte. La prima riguardava messaggi promozionali di recupero di ex clienti, ritenuti carenti nelle informazioni su costi aggiuntivi e vincoli. La seconda concerneva la preattivazione di servizi accessori a pagamento al momento dell’adesione alle offerte, senza consenso espresso e con disattivazione possibile solo successivamente.

All’esito l’Autorità irrogava due sanzioni per complessivi sei milioni di euro. Il TAR Lazio respingeva il ricorso della società. Questa proponeva appello, contestando l’insussistenza delle pratiche, la tardività dell’avvio dell’istruttoria, il mancato rilievo del parere dell’Autorità di settore e la quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la nozione di pratica commerciale scorretta ex art. 20 del Codice del consumo, distinguendo pratiche ingannevoli e aggressive. Richiama il parametro del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto, e la necessità di valutare tutte le circostanze del caso e i limiti del mezzo impiegato, come previsto dall’art. 22, commi 1 e 3.

Sul primo profilo, la Sezione ritiene che i messaggi veicolati, per come analiticamente descritti nel provvedimento, celassero informazioni rilevanti sulla presenza di costi ulteriori e vincoli. L’invito a recarsi in negozio non vale a sanare l’omissione, perché il cliente non disponeva immediatamente degli elementi essenziali per valutare la convenienza dell’offerta.

Quanto alla seconda condotta, il Collegio conferma la violazione dell’art. 65 del Codice del consumo. I servizi erano a pagamento, attivati automaticamente e disattivabili solo dopo la sottoscrizione: la loro natura accessoria e la mancanza di un consenso espresso integrano la fattispecie vietata.

Il Consiglio di Stato respinge la censura sulla tardività dell’avvio, rilevando che la preistruttoria del 2017 atteneva a servizi configurati diversamente e che la procedura del 2019 riguardava condotte nuove. Quanto al parere dell’Autorità di settore, esso concerneva solo l’idoneità del mezzo e non il merito, rafforzando anzi la legittimità del provvedimento.

Infine, sul sindacato, la Sezione ribadisce che il controllo è pieno ma non sostitutivo delle valutazioni dell’Autorità: legittimo il rigetto degli impegni, immune da illogicità, e congrua la sanzione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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