Canone concessorio non ricognitorio scorporato dalla TOSAP (TAR Marche n. 839 del 02.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione del suolo stradale previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 e la TOSAP non si cumulano. In virtù della norma di chiusura dell’art. 63, terzo comma, d.lgs. n. 446/1997, la tassa costituisce la misura massima complessiva dell’onere dovuto dal privato per l’occupazione di spazi o aree pubbliche, con la conseguenza che da essa va detratto l’importo degli altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi per la medesima occupazione. Il regolamento comunale che assoggetta l’occupazione, oltre che alla TOSAP, anche al canone concessorio non ricognitorio, è pertanto illegittimo nella parte in cui ne prevede l’aggiunta. Resta invece legittima la pretesa del canone in sé, anche in assenza del previo decreto ministeriale di cui all’art. 67 d.P.R. n. 495/1992 e in mancanza di singoli provvedimenti concessori, perché i criteri di determinazione sono già fissati dalla legge.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica, impugnava innanzi al TAR Marche la delibera con cui il Comune aveva approvato il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, insieme alla nota con cui il concessionario della riscossione aveva invitato a presentare dichiarazione e a versare il canone per l’anno 2013.

Il gravame censurava il regolamento sotto più profili: il cumulo tra canone e TOSAP, l’assoggettamento indistinto di ogni occupazione del suolo comunale, la necessità del previo decreto ministeriale, l’assenza di provvedimenti concessori e la pretesa retroattività dell’atto. Nel corso del giudizio il Comune cessava gli effetti del regolamento, ma la ricorrente insisteva per l’accoglimento, permanendo l’interesse in ragione degli effetti già prodotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei termini che seguono. Il primo motivo è fondato sotto il profilo del necessario scorporo dell’importo del canone dall’importo della TOSAP. Il giudice richiama l’orientamento secondo cui il canone va preteso anche quando per la medesima occupazione sia già corrisposta la TOSAP o la COSAP, trattandosi di entrata patrimoniale espressamente stabilita dalla legge (Cons. Stato, sez. V, n. 6459 del 2014).

Tuttavia, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 2518 del 2016, il Tribunale precisa che l’art. 63, terzo comma, d.lgs. n. 446/1997 pone la tassa come misura massima complessiva dell’onere, dalla quale va detratto l’importo degli altri canoni riscossi per la stessa occupazione. Su questa base, la clausola del regolamento che impone il pagamento del canone “oltre che” della TOSAP, e la nota che ne costituisce applicazione, sono dichiarate illegittime e annullate in parte qua.

Gli altri profili del primo motivo sono invece infondati. Il Collegio rileva che la delibera e il regolamento richiamano espressamente gli artt. 25 e 27 cod. strada, sicché le relative previsioni vanno lette in coerenza con la nozione di strada e pertinenze. Quanto al decreto ministeriale, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 120/2017, si afferma che la sua mancata adozione non impedisce ai Comuni di dettare criteri per la determinazione del canone, essendo i criteri guida già declinati dal comma 8 dell’art. 27.

Anche il secondo motivo è respinto. La società operava in virtù di concessione amministrativa del servizio, e l’assenza di un provvedimento comunale non impedisce all’ente di riscuotere un’entrata prevista da norma primaria, ben potendo l’ente stabilire con atto generale i criteri di computo (art. 52 d.lgs. n. 446/1997). Quanto alla retroattività, il termine per l’approvazione del bilancio 2013 era stato differito al 30 settembre dalla legge n. 64/2013, con la conseguenza che il regolamento ben poteva operare dall’inizio dell’anno.

Il terzo motivo è infine infondato: ai sensi dell’art. 13 legge n. 241/1990 non trovano applicazione le norme sulla partecipazione procedimentale, e in ogni caso la nota ha instaurato un dialogo nel quale la ricorrente poteva esprimere le proprie ragioni. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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