Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lazio n. 691 del 02.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente che, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia, esercita una facoltà rientrante nella piena disponibilità dell’azione e provoca una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto ad adottare una decisione conforme alla dichiarazione resa. Il principio discende dalla natura dispositiva che informa il processo amministrativo. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, desumibile dal tenore della pronuncia cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato l’istanza di regolarizzazione presentata in proprio favore dalla datrice di lavoro. Il diniego si fondava sul rilievo che la datrice, convocata più volte per la definizione dell’istanza, aveva delegato il coniuge o il figlio senza comparire, e che analoga assenza aveva caratterizzato la posizione del lavoratore all’incontro necessario alla formalizzazione del contratto di lavoro.

Con un’unica articolata censura il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per omessa ponderazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di non aver ricevuto alcuna convocazione o comunicazione prima del diniego. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, rilevando che l’amministrazione aveva comunicato la data della convocazione e poi il provvedimento di reiezione alla sola datrice, impedendo al lavoratore la partecipazione al procedimento per fatto a lui non imputabile.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato copia del permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciatogli; all’udienza pubblica il difensore ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione richiamando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo.

Su tale base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare il venir meno dell’interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Quest’ultimo non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve quindi uniformarsi alla dichiarazione e delibare l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio àncora l’enunciato a un indirizzo consolidato, richiamando TAR Latina n. 316 del 1 luglio 2024 e TAR Latina n. 465 del 3 maggio 2024, nonché Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 3 luglio 2023 con la giurisprudenza ivi richiamata, Cons. Stato, sez. IV, n. 3482 del 4 aprile 2023, Cons. Stato, sez. III, n. 1418 dell’8 febbraio 2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 8886 del 18 ottobre 2022.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile anche dal tenore dell’ordinanza cautelare, e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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