Accordi territoriali sul canone concordato validi senza sindacato comunale sul contenuto (TAR Lombardia n. 2005 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legge n. 431/1998 e il D.M. 16 gennaio 2017 non impongono la conclusione di un unico accordo territoriale per la locazione a canone concordato, né subordinano l’accesso ai benefici fiscali all’adesione al tavolo convocato dal Comune. Il ruolo dell’ente locale è di impulso e mediazione: convocare le organizzazioni maggiormente rappresentative, recepire gli accordi depositati e assicurarne la massima pubblicità, senza alcuna competenza valutativa sulla corrispondenza degli accordi all’interesse pubblico. Ne deriva che l’omessa partecipazione al tavolo comunale non costituisce causa di esclusione dall’ammissione ai benefici fiscali degli accordi conformi ai criteri ministeriali. È illegittima la determina con cui il Comune neghi le agevolazioni a un accordo sottoscritto dalle associazioni fuori da quel tavolo, sindacandone il contenuto in punto di congruità dei canoni.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti, rappresentative dei proprietari immobiliari e degli inquilini, avevano sottoscritto l’accordo territoriale del Comune di Milano già in vigore per il periodo 2019-2021. Convocati dall’Assessorato alla Casa nell’aprile 2023 per il rinnovo, i firmatari giungevano a due accordi distinti: uno siglato dalle ricorrenti il 12 giugno 2023, l’altro sottoscritto il 27 luglio 2023 da diverse associazioni di proprietari e conduttori.

Con determinazione dirigenziale n. 7501 dell’11.09.2023 il Comune riconosceva le agevolazioni IMU e i contributi comunali al solo accordo del 27 luglio, escludendo espressamente quello delle ricorrenti perché sottoscritto fuori dall’iter procedimentale. Le associazioni impugnavano l’atto in parte qua, chiedendo anche l’accertamento della validità del proprio accordo ai fini del regime agevolato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla tardività, il Comune sosteneva che la pubblicazione sull’albo pretorio e su “Amministrazione trasparente” avesse fatto decorrere il termine decadenziale. Il Tribunale esclude che l’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 — richiamato dall’amministrazione — introduca una deroga al regime dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000: quella pubblicazione assolve a finalità di trasparenza e non realizza la presunzione di conoscenza necessaria ai fini dell’impugnazione. Non avendo il Comune provato la pubblicazione sull’albo pretorio, il termine decorre dalla conoscenza effettiva del 6 ottobre 2023: il ricorso, notificato il 2 dicembre 2023, è tempestivo.

Respinta anche l’eccezione di mancata notifica ai controinteressati: l’impugnazione riguarda solo la parte della determina che non riconosce le agevolazioni alle ricorrenti, senza mettere in discussione i benefici già attribuiti ai firmatari dell’accordo del 27 luglio. La domanda di accertamento è invece dichiarata inammissibile, perché non compete al giudice sostituirsi all’amministrazione nel valutare requisiti di un potere non ancora esercitato.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 demanda ai Comuni la convocazione delle organizzazioni per promuovere gli accordi, mentre l’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 ne disciplina il contenuto. Il Comune non ha alcuna competenza a valutare la corrispondenza degli accordi all’interesse pubblico: la legge non autorizza a ritenere che le parti abbiano l’obbligo di aderire alla sola proposta maturata al tavolo, né consente di sottrarre ogni altro accordo alla disciplina di legge. Si tratterebbe di un contratto imposto, privo di base legislativa.

Nessuna norma esclude la pluralità di accordi conformi ai criteri ministeriali, come confermato dalle note del MIT richiamate in motivazione. È quindi incongruo l’argomento del Comune secondo cui la determina avrebbe esercitato le facoltà dell’art. 2, comma 4, legge n. 431/1998: tale disposizione non distingue a seconda dell’apprezzamento comunale e mira solo a incentivare la contrattazione. Il Comune non poteva sindacare la congruità dei canoni dell’accordo delle ricorrenti.

Il ricorso è accolto: la determina è annullata nella sola parte che esclude l’accordo delle ricorrenti, con salvezza del potere-dovere del Comune di pronunciarsi nuovamente e inserirlo tra quelli utili per il regime agevolato ove ne sussistano i presupposti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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