Insufficienza reddituale e falso rapporto di lavoro giustificano diniego permesso (TAR Lombardia n. 1996 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno è legittimamente motivato in relazione all’omessa dimostrazione, da parte del cittadino straniero, di un reddito superiore al parametro dell’importo annuo dell’assegno sociale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. L’insufficienza reddituale, quando suffragata da elementi che ragionevolmente mettono in dubbio la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati, costituisce di per sé ragione idonea a sostenere il diniego. Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento è requisito soggettivo non eludibile, attinente alla sostenibilità dell’ingresso e all’inserimento socio-lavorativo. La valutazione va condotta con riferimento alle circostanze conosciute dalla pubblica amministrazione alla data di adozione del provvedimento, non assumendo rilievo i fatti sopravvenuti ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di natura vincolata non è annullabile, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, con domanda di sospensione, il decreto del Questore con cui era stata respinta la sua istanza di primo permesso di soggiorno per lavoro domestico, presentata nell’ambito della procedura di emersione disciplinata dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. A sostegno del ricorso deduceva la carenza di istruttoria, evidenziando che in sede di accesso agli atti non era stato rinvenuto alcun verbale di sopralluogo.
L’Amministrazione resisteva rappresentando che sia il ricorrente sia il presunto datore di lavoro erano stati segnalati all’autorità giudiziaria per la falsità dell’attività lavorativa dichiarata. Il Tribunale, in sede cautelare, respingeva la domanda con ordinanza n. 38 del 2024, non ravvisando il requisito del fumus boni iuris. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’esito della fase cautelare. L’istruttoria amministrativa aveva accertato che, all’accesso presso l’abitazione indicata quale luogo di lavoro, la persona presente aveva dichiarato di non conoscere il ricorrente; solo successivamente il presunto datore di lavoro aveva riferito che questi prestava attività di collaboratore domestico, giustificandone l’assenza con esigenze personali.
Da tali risultanze il Tribunale desume il difetto di risorse lecite necessarie al sostentamento e all’inserimento socio-lavorativo, cioè l’insussistenza di un reddito idoneo a garantirne la permanenza in Italia. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento (TAR Lombardia, 5.4.2022, n. 759; 9.2.2022, n. 300) e la giurisprudenza secondo cui il possesso di un reddito minimo costituisce requisito soggettivo non eludibile (TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 16 luglio 2021, n. 120). L’insufficienza reddituale, soprattutto se protratta, unita a elementi che dubitano della veridicità dei rapporti dichiarati, legittima il diniego.
La Sezione ribadisce che il provvedimento va valutato sulla base delle circostanze conosciute alla data della sua adozione, mentre i fatti successivi non rilevano quali elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. L’omessa presentazione della documentazione comprovante il rapporto di lavoro dimostra che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Tale conclusione esclude l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, trattandosi di atto di natura vincolata. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato, IV, 4.3.2014, n. 1018, richiamato da Cons. Stato, IV, 28 marzo 2018, n. 1959, secondo cui il divieto di integrazione della motivazione non ha carattere assoluto per gli atti vincolati. Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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