Segnalazione in CAI senza preavviso e risarcimento del danno (ABF Collegio di Napoli n. 4620 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria effettuata in difetto del preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento è illegittima, perché priva del suo presupposto formale, in violazione dell’art. 10 ter della legge n. 386/1990. L’illegittimità comporta l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della segnalazione e, eventualmente, il risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova. Se la segnalazione viene cancellata nel corso del procedimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il danno patrimoniale è risarcibile solo se il cliente ne dimostra la sussistenza e l’entità; il danno non patrimoniale da lesione della reputazione è escluso quando la segnalazione, pur formalmente scorretta, è sostanzialmente veritiera.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti all’ABF una segnalazione pregiudizievole registrata presso la Centrale di Allarme Interbancaria, lamentando l’assenza dei presupposti formali e sostanziali richiesti dalla normativa di settore. Sostiene in particolare di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente registrazione, in violazione dell’art. 125, comma 3, t.u.b. e dell’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia SIC. La segnalazione sarebbe inoltre frutto di una valutazione meccanica, senza esame della complessiva situazione finanziaria, contrariamente ai criteri della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia. Il ricorrente chiede la cancellazione dei dati e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’intermediario si costituisce eccependo che le carte di pagamento avevano registrato ripetuti insoluti sin dal 2023 e che i preavvisi erano stati predisposti e inviati per raccomandata, ma non erano giunti a destinazione per un disguido del servizio postale, che aveva instradato la corrispondenza verso un Comune diverso. Appreso l’errore in sede di ricorso, l’intermediario cancella le segnalazioni nei SIC e in CAI. Chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rigettando le pretese risarcitorie e di refusione delle spese.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorrente si qualifica come consumatore, ma nel contratto relativo alle carte di pagamento è indicato come imprenditore, con richiamo all’azienda di cui è amministratore, come conferma la visura societaria allegata. Ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo e delle Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro, la questione va sottoposta al Collegio nella composizione relativa alle liti che coinvolgono un non consumatore, secondo il criterio del Collegio di Coordinamento n. 5389 del 2016.

Nel merito, la controversia concerne la legittimità della segnalazione in CAI per mancanza del presupposto formale e sostanziale. Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 8089 del 2021: in difetto del preavviso di revoca, la segnalazione è effettuata in carenza del suo presupposto formale e in violazione dell’art. 10 ter della legge n. 386/1990, con conseguente obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione e, eventualmente, di risarcire il danno, ove provato.

Nel caso concreto, l’intermediario ammette che il preavviso non è stato recapitato per un errore tecnico, ma afferma di aver cancellato la segnalazione CAI ab origine. Vi è prova in atti della cancellazione dai SIC; per la CAI manca analoga prova, ma la circostanza non è contestata dal ricorrente in sede di repliche, che limita la domanda al risarcimento. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 1642 del 2019: in ipotesi di segnalazione illegittima spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare. Il ricorrente nulla allega sul punto. Il danno non patrimoniale da lesione della reputazione è escluso quando la segnalazione è solo formalmente scorretta ma sostanzialmente veritiera, perché in tal caso il segnalato non vanta la reputazione di buon pagatore. L’intermediario dà prova delle irregolarità dei pagamenti poste alla base della segnalazione. La domanda risarcitoria, e con essa quella di refusione delle spese legali, non può dunque essere accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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