Risoluzione del finanziamento finalizzato per inadempimento del fornitore e prova per presunzioni (ABF Collegio di Palermo n. 4361 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamento finalizzato collegato a un contratto di fornitura di servizi, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB quando ricorrono la messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.. Il collegamento negoziale rende privo di causa il finanziamento quando la prestazione dedotta nel contratto collegato non è eseguita. L’onere della prova dell’inadempimento grava sul consumatore, per il principio di vicinanza della prova, ma può essere assolto anche per presunzioni, raffrontando le prestazioni pattuite con quelle non eseguite. Accertata la risoluzione, il finanziatore è tenuto a rimborsare le rate già pagate e ogni altro onere, con interessi legali, salvo che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.

Il Fatto

Il ricorrente sottoscriveva con l’intermediario un prestito finalizzato di € 2.500,00 per finanziare cure odontoiatriche presso un centro specialistico, con rimborso in rate mensili. Il contratto indicava espressamente la natura finalizzata del finanziamento e il collegamento con il contratto di fornitura, con pagamento diretto del finanziatore al fornitore.

Dopo la prima visita preliminare nessuna prestazione veniva eseguita: lo studio rinviava gli appuntamenti e chiudeva i locali. Il ricorrente costituiva in mora il fornitore e reclamava all’intermediario, che sospendeva le segnalazioni ai SIC ma negava la risoluzione e la restituzione delle rate. Da qui il ricorso all’ABF.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 125-quinquies TUB, introdotto dal D. Lgs. 141/2010 in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, che riconosce al consumatore il diritto di risolvere il finanziamento collegato in presenza di messa in mora del fornitore e di inadempimento di non scarsa importanza. La norma valorizza il collegamento negoziale e offre un rimedio che rende privo di causa il finanziamento.

Il Collegio esclude l’ostacolo dell’integrale esecuzione del rapporto, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 12645/21: il diritto alla restituzione è precluso solo se il finanziamento è stato interamente rimborsato. Nel caso concreto il contratto, di durata trenta mesi, era stato pagato per dieci rate, quindi il rimedio resta esperibile.

Sul piano probatorio il Collegio richiama ancora la decisione n. 12645/21: per il principio di vicinanza della prova l’onere ricade sul consumatore, in aderenza all’art. 2697, comma 1, c.c., ma il finanziatore può esserne gravato in casi specifici. La verifica va condotta con parametro oggettivo, riferito all’entità dell’inadempimento e all’interesse realizzato, e dalle allegazioni deve emergere la raffrontabilità tra prestazioni pattuite e non eseguite.

Nel caso di specie il ricorrente produce la diffida con messa in mora e la documentazione delle cure ricevute presso altro studio, con i relativi costi. Il confronto tra le prestazioni previste e quelle eseguite rende del tutto verosimile l’inadempimento totale, che il Collegio ritiene provato. Irrilevante la proposta dell’intermediario di proseguire le cure presso altro fornitore: il finanziatore non può sostituire unilateralmente la controparte del contratto collegato, né subordinare la tutela del consumatore alla scelta di un altro medico, trattandosi di rapporto intuitu personae.

Il ricorso è quindi parzialmente accolto: il Collegio accerta la risoluzione del finanziamento, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 1.578,06 oltre interessi legali dalla data del reclamo e riconosce in via equitativa € 300,00 per l’assistenza difensiva, secondo i criteri del Collegio di Coordinamento n. 4580/25. Dispone infine il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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