Collocatore legittimato passivo solo se non mero collocatore (ABF Collegio di Bari n. 4571 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di rimborso di operazioni di pagamento eseguite mediante utilizzo fraudolento della carta di credito, la legittimazione passiva spetta di regola all’intermediario collocatore, in ragione del rapporto contrattuale instaurato con l’utente e del conseguente onere della prova sull’autenticazione delle operazioni. Fa eccezione l’ipotesi del mero collocatore, desumibile dalla documentazione contrattuale: se la denominazione e il marchio dello strumento sono riconducibili esclusivamente all’emittente, ovvero se le previsioni contrattuali affidano al collocatore il riscontro all’utenza in caso di reclami, il collocatore non è “mero”. Quando l’intermediario resistente sia qualificabile come mero collocatore, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata e ogni altra questione resta assorbita.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di credito, riferisce di averla utilizzata per la movimentazione delle proprie risorse e per esigenze quotidiane. Il 1° dicembre 2025, dopo essersi registrato su una piattaforma online per vendere uno zaino del valore di € 100,00, veniva contattato da un sedicente acquirente che, tramite app di messaggistica, gli inviava un link per concludere la trattativa.

Il ricorrente ammette di aver cliccato sul link e inserito i propri dati bancari nella convinzione di ricevere il pagamento pattuito. Al contrario, sulla carta venivano addebitate quattro transazioni estere di € 485,00 ciascuna, per un totale di € 1.940,00, eseguite tra le 13:54 e le 15:00. Il disconoscimento, inoltrato il 2 dicembre 2025, riceveva riscontro negativo. Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’intera somma o, in subordine, di € 970,00 in caso di concorso di colpa, lamentando la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 e la mancata prova del sistema di autenticazione.

La motivazione del Collegio

L’intermediario convenuto eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mero collocatore della carta, emessa e gestita da un soggetto giuridico distinto. Richiamava gli artt. 9 e 18 del contratto, secondo cui le comunicazioni relative a operazioni non autorizzate vanno inoltrate all’emittente, responsabile del riscontro e destinatario di ogni altro reclamo.

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi: in caso di utilizzo fraudolento della carta, la legittimazione passiva spetta all’intermediario collocatore in virtù del rapporto contrattuale con l’utente, con conseguente onere della prova sull’autenticazione. Fa eccezione l’ipotesi del mero collocatore, individuabile dalla documentazione in atti. A titolo esemplificativo, la denominazione e il marchio riconducibili esclusivamente all’emittente depongono per il mero collocamento; le previsioni contrattuali che affidano al collocatore il riscontro dei reclami, o la risposta al reclamo senza segnalazione del difetto di legittimazione, escludono tale qualifica, come affermato in Collegio di Bari, decisione n. 8695/2024.

Nel caso concreto, il Collegio osserva che il modulo di disconoscimento indica un indirizzo e-mail riconducibile all’emittente e non alla resistente. Il ricorrente ha inoltre allegato il riscontro al reclamo sottoscritto dall’emittente. Dal contratto emerge che le comunicazioni delle operazioni non autorizzate vanno inoltrate all’emittente (art. 7), responsabile del riscontro (art. 9) e destinatario di ogni altro reclamo (art. 18).

Alla luce degli orientamenti dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene che l’intermediario resistente sia mero collocatore della carta. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è pertanto fondata, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, ivi comprese quelle relative all’autenticazione e all’asserita colpa grave del ricorrente. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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